20 2a, edifciplina, ammutinaiTero, maltrattailero i iuoi Compagni, od altri, feriiTero,. uccideffero alcuno, commetteifero aiFaffinj, od altri gravi delitti ; e così pure al cafo , che foiTero feoperti rei di furto, e aveifero commeiTo de’ Contrabbandi . Ciò accadendo al Capitanio di aver a far eieguire nel corfo del Viaggio , dovrà poi immancabilmente ai primo approdo in qualche Porto Suddito, o Eilero, riferire al N.HS. Rapprefentante, Miniftro, Con fole , Vice - Confole , o altra Pubblica Figura, che ivi efifteffe t con efpofizione in ifcrit-to 1’ efeguito. arreflo, e l’avuta caufa, per dipendere dalle fuceeflSve determinazioni della Pubblica Figura medefima , alla quale ne aveiTe fatta la fopraddetta rapprefentazione » 20 Non dovrà però ii Capitanio nel corfo del viaggio deve-mire all’ arre ilo de’ fuoi Marinari per le fuindicate colpe ± Cc non farà ficuro' di poterlo fare feraza compromettere la tranquillità, della Navigazione, e fenza efporfi a pericolo di ammutinamenti . Quando egli vedeiTe adunque di non poterlo efeguire con quiete, giunto che fia ne’ Porti del Dominio Veneto, dovrà toilo ricorrere con le poifibili prove del fatto alfe Pubbliche Cariche, e ne’Porti Eileri a’Confoli della Nazione* ed anche al Governo locale, fe oc-correiTe , per farli trattenere , e pofeia procurare, che vengano fpediti a Venezia all’ obbedienza del Magiilrato all’Armar con que’Battimenti, ed in que’modi, che faranno trovati li più convenienti, ed opportuni, affinchè etto Magiilrato, tutto efaminato, devenga poi a que’calti-