IO coniti legalmente il rifpettivo interefle, ed il difpendio d* cadauno incontrato. Anch’in ciò ila, e s’intenda del tutto efclufo qualunque accordo verbale, che fi riputerà Tempre nullo, e di niun valore, nè potrà mai far pruova in giudizio, comet fi è detto agli Articoli primo, e fecondo. 18 Tutti li Battimenti , che fi fabbricaifero o in Venezia , o nello Stato, dovranno provvederli di Gomene , e Cavi lavorati in quetta Città, altrimenti tutte le provvitte faranno confiderate di Contrabbando, ed i Proprietarj faranno^ Soggetti al pagamento di Ducati 30. per ogni Migliaro, da esborfarfi al Reggimento dell’ Arfenale in conto di Dazio .. 19 Saranno eccettuati però da una tal prefcrizione que’ Battimenti , che navigando per qualche impenfato accidente t ò per loro falvezza, aveller bi fogno di acquattarne anche-fuori di quetti Porti, ed in Etteri Stati : ma in limili cafi dovranno munirli di Fedi, fé nello Stato , di Pubblici Rap-prefentanti, o Minittri ; e fe fuori di etto, di Confoli, che dimoftrino la qualità, la quantità, e la Fabbrica de’ Cavi provvitti ; dovendo al loro ritorno produrli nel termine di giorni dieci al Reggimento all’ Arfenal, perchè ad. elfi Cavi fiano potti li prefcritti fegnali, in pena, contravvenendo, della perdita de’ Cavi medefimi, ed altre ad arbitrio j. Xo*