DOGE : FRANCESCO FOSCARt. 137 59. — 1428, ind. VI, Giugno 27. — c. 23 t.° — Nicolò marchese d’este, in omaggio al n. 27, approva e ratifica, promettendone l’esecuzione in quanto lo riguarda, il trattato n. 15 (v. n. 41 e 6G). Fatto in Ferrara nel palazzo del marchese. — Testimoni: Jacopo di Ziliolo referendario del marchese, Bartolino Barbalunghi dottore, giudice dei 12 savi del comune, Paolo Barbalunghi ufficiale generale alla banca degli stipendiar!, tutti consiglieri del marchese, Pietro Andrea de Basso notaio dei 12 savii. — Atti Agostino del fu Lancilotto da Villa not. imp. e cancelliere del marchese. 51. — 1428, ind. VI, Giugno 27. — c. 41 t.° — Esenzione simile al n. 15 accordata al comune e agli abitanti di Pontevico nel territorio dì Brescia. 52. — 1428, ind. VII (sic), Giugno 28. — c. 38 t.° — Il doge fa sapere che furono confermate dalla Signoria le seguenti concessioni già fatte, il G Dicembre 1427, al comune e agli abitanti di Lo vere da Jacopo Barbarigo commissario di quella, e ne ordina a chi spelta l’osservanza: È confermato il capitolato approvato e concesso il 12 Aprile 1113 da Filippo .Maria duca di Milano. Per 5 anni son falli esenti dal pagamento delle 300 annue lire accennate nel predetto documento. Non sarà fatta alcuna novità nella terra e distretto di Lovere e circa la condizione di quegli abitanti. Non pagheranno dazi per ciò che vendono e acquistano nel Bresciano e nel Bergamasco. Saranno trattati come i cittadini di Brescia in tutti i comuni della repubblica. Il comune di Lovere percepirà ogni anno 50 ducati sui dazi che pagano le merci viaggianti per la valle Camonica a Edolo e a Capo di Ponte. Sono confermati i privilegi, franchigie, esenzioni ecc. che gli abitanti singoli di Lovere possedono fuori di quella terra, quando non siano a pregiudizio di essa e dei loro concittadini. Non si accorderanno ad alcuno privilegi, franchigie ecc. a pregiudiz.o di detta terra e dei suoi abitanti. I quali nelle vendite dei loro panni in Venezia saranno trattati come i veronesi e i padovani. Dato nel palazzo ducale di Venezia. 53. — 1128, Giugno 28. — c. 42. — Esenzione simile al n. 45, per 20 anni, a Giovanni del fu Merino, Bartolino del fu Tonino, Merino del fu Alberto e Pietro del fu Federico, tutti di Terzo nel territorio di Bergamo. 54. — 1128, ind. VI, Giugno 28. — c. 42. — Esenzione simile al n. 45, per 10 anni, concessa a Cristoforo e Giorgio de’ Capitani di Scalve, cittadini di Bergamo, benemeriti della republica, ch’ebbero rovinato il loro fortilizio di Bagnatica e patirono la prigionia. 55. — 1428, Giugno 28. — c. 42 t.° — Ad istanza di Bernabò e d’ altri de’ Foresti, cittadini di Bergamo e di Brescia, il doge fa sapere che furono confermati ai medesimi tutti i privilegi, diritti, onori, franchigie ecc. da essi finora goduti ; ordinando a chi spetta di far osservare tale disposizione. Segue annotazione che simile privilegio fu accordato ai nobili della parentela dei Celleri di Lovere. COMMEMORI A LI, TOMO IV. 18