60 COMMEMOR1AL1, LIBRO XJ. pei compagni, per tutto ciò che riceveranno dalla Signoria. Nessuno della compagnia d’esso conte potrà essere, durante la condotta e per un mese dopo, molestato giudizialmente per debiti anteriori. Un mese prima lo spirare dell’anno chiederà le intenzioni della Signoria, non ricevendo risposta entro il mese s’intenda debba continuare nel servizio pei 6 mesi. Il conte e i suoi giureranno di non servire contro Venezia per 6 mesi dopo cassati dagli stipendi di essa. Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Giovanni da Bagnaca-vallo famigliare del signore di Ravenna, il cancellier grande e Francesco Bea-ciani segretario della Signoria. — Sottoscritto da Santo di Nicolò da Teramo. — Munito della bolla ducale e del sigillo del conte di Montorio. 173. — 1424, ind. Ili, (sic) Novembre 17. — c. 119 (117) t.°—Fra’ Nicolò Orsini priore gerosolimitano a Venezia e luogotenente del gran maestro di quell'ordine in Italia, dichiara di star mallevadore che Pietro Giampaolo Orsini adempirà l’obbligo da lui contratto col n. 162; e se non venisse ai servigi di Venezia nel tempo stabilito, presenterà alla Signoria Orso Orsini vivo o morto, o pagherà quanto quella avrà sborsato a Pietro Giampaolo suddetto. Data in Venezia. 174. — 1421, ind. II, Dicembre 2. — c. 123 (121). — Condotta di Petro-lino del Verme del fu Iacopo, rappresentato da Giovanni de’ Gazandi da Bologna (procura fatta in Jesi), ai servigi di Venezia con 60 lancie, per 6 mesi e 6 di rispetto, col soldo come nel n. 172. Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande, Maffeo di Bartolomeo, Davide di Iacopo e Iacopo di Michele, notai ducali. — Sottoscritto da Giovanni de' Cremandini cancelliere del del Verme. 175. — 1424, ind. II, Dicembre 23. — c. 123 (121) t.° — Condotta di Lionello de’ Micalotti da Perugia con 60 lancie ai servigi di Venezia, e simile al n. 174. 176. — 1425, Gennaio 3. — c. 133 (131). — Alfonso (V) re di Aragona, Sicilia, Valenza, Maiorca, Sardegna, Corsica, conte di Barcellona, duca di Atene e di Neopatra, conte di Roussillon e Cerdagne, dichiara a Fantino Dandolo dottore ambasciatore veneto — il quale aveva chiesto risarcimento di danni dati da sudditi regi a veneziani ai tempi dei re Martino e Ferdinando — che, quantunque non vi si trovasse obbligato, pattuì con esso ambasciatore quanto segue: Venezia rinunzierà ad ogni compenso pei danni ricevuti dai suoi duranti il regno di re Martino e la successiva vacanza del trono. Pei danni dati posteriormente il re cederà ai danneggiati il terzo dei diritti che pagano i veneziani che si recano a trafficare nei suoi domimi fino a raggiungere la somma di 60,000 fiorini d’oro di Aragona. Per affrettare il pagamento della detta somma, acconsente che anche Venezia ponga un dazio, non eccedente il 3 per 100, su quanto vi port.-ranno e ne esporteranno i di lui sudditi ; assente inoltre che questi ultimi conti-