\ DOGE: FRANCESCO FOSCARI. 211 stino della regola di Monte Ortone nella diocesi di Padova e a’ costui frati e lor successori in perpetuo, con tutte le sue dipendenze, salvo sempre il giuspa-tronato dei dogi, ai quali tornerà di pien diritto il luogo medesimo, cogli eventuali ampliamenti ed aumenti di beni, in caso che i frati traviassero dalla loro regola. Data nel palazzo ducale di Venezia. 21. — 1436, ind. XV, Novembre 27. — c. 26 t.° — Essendo per terminare la ferma di Francesco Sforza Visconti conte di Cotignola e di Ariano ecc. riferita nel n. 225 del libro XII, Zaccaria Bembo oratore e procuratore della Signoria veneta, e Neri di Gino Capponi, Nicolò di Bartolomeo Valori e Lorenzo di Giò-vanni de’ Medici, procuratori del comune di Firenze, rinnovano la condotta di esso conte ai servigi della lega dei due comuni alle seguenti condizioni (che sono estese in volgare) : Lo Sforza servirà la lega per 5 anni, dal 1 Dicembre venturo, con 1000 lande e 1000 fanti, più un anno di rispetto ad arbitrio della lega e quest’ ultimo con preavviso di 4 mesi. Per la sua provvigione personale, di 1000 fiorini il mese, e per le paghe delle milizie, la lega sborserà al conte complessivamente 14,000 fiorini d’ oro di camera il mese ; convenendosi che stando esso al di quà del Po, Firenze pagherà per 600 fanti e 600 lancie, e Venezia pel rimanente, e stando di là dal detto fiume le 600 lancie e i 600 fanti saran pagati da Venezia. I pagamenti avran luogo esattamente e senza eccezioni o diminuzioni. Saranno contati allo Sforza entro il venturo Gennaio 10,000 fiorini a titolo di prestanza pel primo anno, da scontarsi nel corso del medesimo in rate mensili ; per gli anni successivi la prestanza sarà di 30,000 fiorini l'uno. II conte potrà assumere il titolo di Captiamo generale de la liga cioè de signori vini-tiani et fiorentini, e gli si conferiscono i massimi onori e dignità militari ; comanderà ad ogni altro capitano, avendo facoltà di castigare chiunque, di nominare ufficiali, dar solo salvo condotti, salvo se si trovasse al di là del Po col marchese di Mantova col quale, che ha grado eguale, si tratteranno da pari a pari. Riguardo alle milizie della sua condotta, il co:ite non avrà obbligo nè di scrivere nè di bollare nè di farne la mostra. La lega guarentisce al conte il suo stato nella Marca, nel Ducato, nel Patrimonio e in Todi e distretto, come gode al presente; in caso che tali suoi beni fossero attaccati, potrà accorrere alla loro difesa colle genti della sua compagnia ; di più la lega si adopererà presso il papa per ottenere allo Sforza la bolla di guarentigia dei detti suoi stati. Lo Sforza passerà il Po ad ogni richiesta di Venezia e della lega. Non essendovi guerra, nè necessità di dimora in alcun luogo, il conte potrà recarsi ad abitare nel suo stato, nella Marca o nel Patrimonio, e stanziarvi le sue genti. Niun altro potrà punire le sue milizie per falli o reati. I singoli militi della compagnia dello Sforza avranno pieno salvocondotto per debiti e per condanne vecchie, salvo se fossero ribelli. Saranno date al conte le stanze necessarie, e lo strame e le legne a saccomanno. Egli non dovrà dividere le sue genti contro sua volontà. Non avrà a rispondere dei debiti fatti dai suoi dipendenti senza suo consenso.. Partito dai servigi della lega, il conte promette di non offenderne per 6 mesi i componenti e i loro collegati. Egli promette di servire la lega lealmente e guerreggiare contro chi gli sarà ingiunto.