66 COMMEMORALI, LIBRO XI. ambe queste procederanno contro i territori di quelli, di comune accordo ; tali accordi e le successive deliberazioni si faranno nella capitale dello stato assalito, deputandovi l’altro suoi plenipotenziari, e cosi le ulteriori trattative col nemico. Le parti nomineranno entro un mese i propri aderenti e collegati, italiani, i quali entro due mesi dovranno ratificare la nominazione. Alla presente potranno aderire anche altri principi, e sarà riservato al papa il primo luogo. I danni che le milizie d’una delle parti recassero ai sudditi dell’ altra, saranno risarciti da quella al cui stipendio fossero le milizie danneggianti. Nessuna di esse e dei loro aderenti potranno assoldare ribelli, nemici o banditi di uno dei membri della lega ; Ardizzone da Carrara resterà al soldo di Firenze. Le stesse obbligano vicendevolmente tutti i propri beni per l’osservanza del presente. Venezia potrà spendere quanto stimerà opportuno in trattative ed altro, e far promesse, a scopo di nuocere al nemico, sempre però coll’ assenso di Firenze che contribuirà per la metà delle spese. Le milizie mandate da una delle parti in soccorso dell’altra ubbidiranno a quest’ultima. Le parti daranno passo, vettovaglie (pagando) e ogni comodo sui propri territori alle milizie della lega ; non daranno alcun favore a nemici dell’ una o dell’altra o dei loro aderenti. Se alcuno dei contraenti, spirata la presente, movesse guerra a qualcuno senza saputa dell’ altra parte, questa non avrà alcun obbligo. Le parti procureranno che niuno degli aderenti dell’ una offendano aderenti dell’ altra, e ciascuna procederà colla forza contro quelli dei suoi aderenti che trasgredissero tale divieto. L’infrazione d’ un articolo della presente per parte d’uno dei collegati non porterà lo scioglimento della lega, ma la mancanza sarà riparata, e l’infrattore pagherà la pena. Venezia e Firenze ratificheranno il presente entro il Dicembre. Pena al contravventore 200,000 ducati (v. n. 198). Fatto nel palazzo ducale di Venezia, nella sala delle due nappe. — Testimoni: Vito del fu Jacopo da Canale, Francesco del fu Giorgio Loredano, Marco Lippo-mano dottore, Daniele del fu Nicolò Vitturi, veneziani, Francesco Beaciani, Gioacchino Trevisano e Jacopo di Michele, notai ducali ; Leonardo di Giacomino di Goccio, Nicola di Mangerio di Vanoccio e Michele di Giovanni di ser Matteo, fiorentini. — Atti Francesco della Sega not. imp. e secretario ducale ed Antonio di Nicolò di Ser Peroccio not. imp. di Firenze. — Scritto e publicato da Pietro Negro not. imp. e scriv. due. di Venezia (v. n.i 209, 211, 200, 206, 212, 223, e v. n. 232 del libro XII). 198. — 1425, ind. Ili, Dicembre 4. — c. 172 (175) t.° — I plenipotenziari di Venezia e di Firenze nominati nel precedente, aggiungono al trattato stesso : L’alleanza s’intenderà stretta anche contro ungheresi, tedeschi, boemi e qualunque altra nazione che il duca di Milano chiamasse in proprio soccorso (v. n. 201, 208, 210). Fatto, testimoni ed atti come nel precedente. 199. — (1425, Dicembre 9). — c. 154 (156) t.° — Bolla piccola di Martino V papa al doge e al comune di Venezia. Ad istanza di questi permette che i veneziani possano far commercio con Alessandria e coi paesi del soldano di Babilonia, trat-