238 COMMEMORI ALI, LIBRO XIII. con 220 lancie e 100 fanti per un anno ed uno di rispetto, a cominciare spirati i 4 mesi di cui è parola nel n. 401. Data come il n. 99 (v. n. 238). 103. — 1440, ind. IV, Dicembre 14. — c. 81 t.° — Ducale ai rettori di Brescia, di Salò e a tutti gli altri uffiziali veneti. Ad istanze dei comuni della quadra di Montagna della Riviera bresciana del Garda furono date le seguenti risposte, delle quali si ordina l’osservanza: I luoghi di Vobarno, Sabbio, Provaglio, Chaziis (Treviso Rresciano), Idro, La Degagna, Teglie e Navone pagheranno annualmente lire 170 planelarum pei dazii; nè ai medesimi, nè agli altri della quadra si accordano ulteriori esenzioni. Si provvederanno di sale come tutti gli altri sudditi bresciani. Quanto al pagamento di gravezze ecc. pei loro beni fuori del territorio della quadra, saranno alla condizione degli altri abitanti della Riviera. Gli abitanti delle dette terre potranno trafficare tra di loro senza pagare alcun diritto allo stato. Data come il n. 99. 104. — 1140, ind. IV, Dicembre 19. — c. 82. — Ducale ai rettori di Brescia e a tutti gli altri ufficiali veneti. Ad istanza degli abitanti di Leno fu concessa ai medesimi esenzione per tre anni dall’imbottatura dei grtni e del vino; i dazi del pane, del vino e delle carni di quella terra resteranno alla camera di Brescia. Si ordina perciò ai detti rettori ed ufficiali di osservare tali disposizioni. Data come il n. 99. 105. — 1440, ind. IV, Dicembre 19. — c. 82. — Ducale ai rettori di Brescia e della Riviera bresciana del Garda. Fa sapere che ad istanze della comunità di detta Riviera furono fatte le seguenti risposte, delle quali ordina l’osservanza: La comunità stessa goda del mero e misto impero, trattine i casi di pene di sangue riservati ai rettori di Brescia. I comuni della Riviera non saranno staccati dalla comunità, nè obbligati a gravezze della città di Brescia, eccettuate le fazioni per guerra. Non potendosi accordare alla comunità un podestà veneziano, esso dovrà essere cittadino di Brescia, il suo vicario un giurisperito forestiero; gli ufficiali, finito il loro uffizio, non potranno esservi richiamati che scorsi cinque anni. Maderno avrà vicario proprio, e quella terra avrà il dazio del banco di giustiaia nel civile. La comunità non dovrà dare ai rettori masserizie nè suppellettili. Quanto al concedere alla stessa il dazio del notariato o l’ufficio dei banchi delle cause civili e l’elezione dei funzionari nel detto ufficio, si osserverà la consuetudine in vigore al tempo del primo dominio di Venezia. Non si possono concedere esenzioni temporanee da dazii a ristoro dei danni della guerra. Circa i dazi e i salarii dei rettori ed uffiziali si osserverà la consuetudine predetta. Non vi si imporranno dazi nuovi, oltre quelli che pagavano prima dell’ ultima dominazione del duca di Milano ; nessun uffiziale di dazi di altra terra o città potrà abitare nella comunità. Si osserverà la consuetudine circa il dazio della stadera di Verona a cui sono soggette le merci scendenti dal Trentino pel Garda