DOGE: FRANCESCO FOSCARI. 303 zione. Quelli di Treviglio nel condur merci pel territorio della republica e fino a Venezia, o da questa alla lor terra, saranno trattati come i bresciani e i bergamaschi ; così nei viaggi di quelli che si recano allo studio di Padova. Saranno esenti con loro merci e cose da tasse di pedaggio e transito nell’ Adda ; ed esenti pure da simili pagamenti nello stato gli oratori del comune che si recano a Venezia. Gli assenti da Treviglio potranno ritornarvi liberamente entro due mesi. Spirato il tempo dell esenzione accordata di sopra, pagheranno pel guado che coltivano una tassa eguale ai bergamaschi. Il notaio di quella terra può continuare in uffizio, o esser mutato dalla comunità. Non si accorda a quei terrazzani di andar a studio ove lor piace. Circa il nuovo podestà, la Signoria si riserva di provvedere a suo tempo. I trevigliesi saranno trattati in Venezia come i bergamaschi e i bresciani. La Signoria non darà Treviglio e le torre della Ghiara d’ Adda ad alcuno. Nell’ esigere la prestazione degli alloggi militari si userà ogni riguardo. Non si accorderanno esenzioni da gravezze a singoli cittadini. Quei di Brambilla esosi e disobbedienti saranno espulsi da Treviglio. I trevigliesi, acquistandosi Crema, potranno andarvi senza pagar bollette. Si confermano gli statuti dei dazi, salvo il diritto della Signoria di mutarli. Sarà fatta giustizia circa i crediti che Treviglio vanta verso Bergamino da Morengo e Bettino da Calcinate, per vino e biade da cavalli loro forniti. Si assolvono quegli abitanti e comune da ogni debito per sale verso il duca di Milano. Data nel palazzo ducale di Venezia. 312. — 1446, ind. IX, Dicembre 11. — c. 201 t.° — Brano iniziale di poche righe del giuramento di fedeltà prestato al doge dagli oratori del comune di Treviglio nominati nel n. 316. Fatto in Venezia, nella sala delle due nappe del palazzo ducale. 313. — 1446, Dicembre 17. — c. 195. — Bisposte date (dal Senato?) ad istanze della comunità di Ripalla Secca (Rivolta d’ Adda). Tutti quegli abitanti non indigeni possono andarsene, sicuri nelle persone e nei beni ; gli assenti ritornare entro un mese, non però i ribelli, ai quali tuttavia è assicurato il godimento dei rispettivi beni. Agli abitanti terrieri ed estranei assenti è guarentito il detto godimento, ed è data facoltà di tornare quando vogliano. Quella comunità è fatta esente da angarie, tasse e gravezze ecc. per otto anni ; dovrà però mantenere il podestà, sostenere le proprie spese, e fornire guastatori e carri per l’esercito nella presente guerra. I dazi, i molini, le onoranze e le loro rendite restino alla comunità, che pagherà i salari del podestà e degli altri uffiziali; scorsi gli otto anni, conservando i detti dazi ecc., essa pagherà 25 fiorini il mese allo stato. Sono confermati gli statuti, privilegi, consuetudini ecc. della detta comunità col mero e misto impero. Èssa avrà il suo podestà come in addietro. Sono conservati i rispettivi diritti a quegli abitanti che fossero creditori di sudditi di Venezia. E similmente agli utenti per irrigazione delle roggie Pandinasca e Cremasca. I soldati del duca di Milano che fossero in Rivolta potranno godere dei beni che vi hanno; in quanto al partirne giudicherà 1’ ufficiale (rettore ?) veneziano. Il sale del duca di Mliano esi-