Doge : tomaso mocenigo.- 68. — 1421, ind. XIV, Febbraio 22. — c. 03 (61). — Antonio del fu Marino Contarmi, proc. di S. Marco, Francesco del fu Paolo Loredano, Andrea del fu Francesco Mocenigo e Nicolò del fu Bernardo Giorgio, procuratori del doge e del comune di Venezia, ed il procuratore del duca di Milano nominato nel n. 58, pattuiscono : In seguito a mediazione di Nicolò marchese d’ Este, le due parti contraggono alleanza per 10 anni alle seguenti condizioni : Se il re dei Romani, d’Ungheria e Boemia vorrà scendere in Italia a prendere la corona e ritornarsene pacificamente, potrà, col consenso dei detti contraenti, aver libero il passo e le vettovaglie ; se invece facesse atti d’ ostilità, lui o le sue genti, cioè ungheresi, boemi, uomini delle città immediate o degli elettori dell’ impero, contro uno dei contraenti, ciascuno di questi darà all’ offeso 1500 lancie e le manterrà a proprie spese per tutto il tempo delle ostilità. Nessuna delle parti darà soccorso o giovamento di sorta a chi andasse a’ danni dell’ altra. Nè 1’ una di esse inizierà trattative di tregua o pace col detto re ed i suoi senza il consenso dell’ altra. Venezia non permetterà che sian date a Pandolfo Malatesta (per la città di Brescia), terre già possedute dal primo duca di Milano al tempo della sua morte e non ancora venute in mano al Malatesta ; ciò non s’intenda pei territori di Venezia e dei suoi aderenti ; ed essa non darà aiuti od appoggi di sorta al Malatesta stesso. Prima della conclusione della presente saranno nominati i collegati ed aderenti delle parti, e se alcuno di essi non la osservasse, si intenda escluso dall’ alleanza. I collegati, aderenti e raccomandati per Venezia, sono : Nicolò marchese d’ Este, Gianfran-cesco Gonzaga signore di Mantova, Obizzo da Polenta signore di Ravenna, i castellani della Valle Lagarina ; pel duca di Milano : il duca di Savoia e il marchese di Monferrato. Nessuna delle parti offenderà 1' altra nè i suoi aderenti, nè accetterà per aderenti quelli dell’ altra. La presente sarà ratificata entro 15 giorni. Pena al contravventore 100,000 ducati (v. n. 69). Fatto in Venezia nella casa del marchese d’Este a S. Giacomo dell’ Orio. — Testimoni : Uguccione de’ Contrarii ed Alberto della Sala consiglieri del marchese, Feltrino de’ Boiardi, Jacopo di Gigliolo segretario del marchese e Bonifacio Ariosti, tutti ferraresi. — Atti Francesco della Siega not. imp. e scriv. due., e Zanono da Seregno del fu Paolo ; — scritto da Pietro Negro. 69. — 1421, ind. XIV, Febbraio 27. — c. 65 (63). — Ratificazione fatta dal doge pel comune di Venezia del trattato n. 68 (v. n. 70). Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : il cancellier grande, ed i notai ducali Gioacchino Trevisano, Maffeo di Bartolomeo, Gasparino de’ Merlati e Marco Serafino. — Atti Pietro di Marino Enzo, not. imp. e scriv. due. 70. — 1421, ind. XIV, Marzo 8. — c. 65 (63) t.° — Il duca di Milano, ratifica per sè e pe’ suoi collegati ed aderenti il trattato n. 68 (v. n. 71). Fatto come il n. 58. — Testimoni : Giovanni del fu Gregorio de’ Corvini da Arezzo not. imp. e segretario del duca ; scritto da Martinolo da Torricella di Cugnolo not. imp.