22 COMMEMORIALI, LIBRO XI. 41. — 1420, ind. XIII, Luglio 3. — c. 38 (36). — Avendo Fantone di Pino, e Pantaleone del fu Nicolò della Villa, procuratori del comune di Gemona (procura in atti di Nicolò del fu Bonifacio), fatta dedizione a Venezia del comune stesso, il doge concede al medesimo : un capitano da eleggersi dal luogotenente veneto in Friuli, che amministri la giustizia con 6 giudici eletti dal detto comune secondo i suoi statuti e consuetudini ; i dazi e rendite del luogo, ascendenti a circa 4 o 500 ducati 1’ anno, da erogarsi a benefizio di quella terra. Promette poi che Venezia difenderà Gemona dai nemici come ogni altro luogo del Friuli, e che osserverà quanto promisero i provveditori Tomaso Michele e Nicolò Giorgio. I detti procuratori prestarono il giuramento di fedeltà nelle mani del doge. Fatto, testimoni ed atti come al n. 40. 42. — 1420, ind, XIII, Luglio 9. — c. 43 (41). — Privilegio concesso dal doge al comune di Spalato ad istanza di Cresolo di Matteo de’ Papali, Pietro de’ Comi, Marco di Pietro e Nicolò Jerrecii, nobili ed ambasciatori d i quella città. In esso si confermano le concessioni già fatte al detto comune da Pietro Loredano capitano generale in Golfo. Nel documento si riferiscono prima le domande degli spalatini, quindi le risposte del capitano : Saranno conservati a Spalato i privilegi goduti sotto il re d’ Ungheria, in quanto non pregiudichino i diritti sovrani. Venezia vi manderà il conte, al quale Spalato pagherà 600 ducati d’ oro 1’ anno ; continueranno a funzionare in quella città i consigli propri, e i nobili a godere i consueti diritti di formare quei consigli. Il detto conte avrà la giurisdizione criminale che eserciterà secondo gli statuti spalatini, e la civile sarà da lui amministrata coi giudici a norma degli statuti e consuetudini del luogo. I nobili delinquenti non saranno banditi, ma puniti in conformità dei detti statuti. Niun popolano sarà fatto nobile e consigliere. Circa il conservare in sede 1’ arcivescovo Doimo, la Signoria non s’immischia di tali affari che lascia al papa. In Spalato non sarà eretto castello, essendo rocca la fedeltà dei cittadini. Il governo provvederà a rimettere quel comune e i privati nell’ intiero possedimento dei loro beni entro gli antichi confini, a spese degl’ interessati ; il comune stesso continuerà a godere i propri beni per sopperire alle consuete spese. Le rendite del trentesimo e del sale saranno percepite dallo stato ; si abolisce il dazio sul mosto ; non si aumenteranno le imposte. Non sarà permesso il ritorno in Spalato dei banditi e fuggitine volontariamente e dei loro seguaci, eccettuato 1’ arciprete Diodato Stoiani (o Stoinani) benemerito di Venezia. Si confermano le confische di beni dei banditi e condannati fatte in passato. I creditori di quel comune dovranno esser pagati coll’ eccedenza delle rendite del medesimo dopo pagate le spese obbligatorie di stipendi ai funzionari ecc. I nobili spalatini saranno trattati in Venezia come quelli di Sebenico. È permesso il soggiorno in quella città ai forestieri, eccettuati i ribelli di Venezia, i quali dovranno andarsene entro 15 giorni. Tutti quei cittadini potranno tenere le proprie armi presso di se ; chiunque il vorrà, potrà partire coi propri beni da detta città. Non si trova di confermare un privilegio di re Ladislao a favore di Antonio Cipriani per un preteso assegno di 60 ducati 1’ anno sulla camera del trentesi-