DOGE : FRANCESCO FOSCAW. 143 nemerenze di Rinaldo da Fermo abitante nella Valle Camonica, lo nominò podestà o rettore di Lovere nel distretto di Bergamo, col godimento del salario e dei diritti soliti nonché della casa abitata da Iacopo Barbarigo capitano in detta valle o dai capitani passati. Ordina a chi spetta di osservare il presente. Dato come il n. 73. 77. — 1428, ind. VI, Luglio 9. — c. 50. — Il doge fa sapere che ad istanze degli abitanti d’Iseo furono fatte le seguenti risposte, delle quali ingiunge a chi spetta l’osservanza: La Signoria non si occupa di popolare conventi; chiamino essi i frati che stimano bene per abitare nel monastero di S. Francesco. Sono dichiarati esenti per due anni da pesi, fazioni, imbottature ecc. Circa il lasciare a quel comune i dazi del vino, del pane, delle carni e del porto, verso una cor-risponsione annua fissa, si osservi il consueto. Non si può accordar loro la facoltà di pagare i lor debiti in quattro anni, ciò lederebbe i diritti dei privati. Continuino ad esigere i soliti piccoli diritti sui grani, legumi, legnami, pietre molari e castagne (?), importati in quella terra, per mantenerne i ponti. Dato come il n. 73. 78. — 1428, ind. VI, Luglio 9. — c. 51. — Il doge fa sapere che ad istanze del comune e dei cittadini di Bergamo (che si riferiscono) furono date le seguenti risposte, e ne ingiunge l’osservanza a chi spetta. Circa l’esenzione da gravezze reali, personali e miste, la Signoria non usa esigerne che per urgente necessità. Non si possono revocare le concessioni già fatte, d’indipendenza da Bergamo, alle valli e a’ paesi di quel territorio ; ma non ne saranno accordate di nuove. Circa la giurisdizione dei podestà e dei giudici di Bergamo si osserverà la consuetudine, non derogando alle concessioni già fatte. Sarebbe contro giustizia il proibire, come domandano, d’esercitare il lanifizio (folli, tintorie ecc.) in quel territorio per ridurlo tutto nella città e suoi dintorni. Non si accorderanno mercati di grano ad altri luoghi oltre a quelli ai quali furono già concessi. Si assente a confermare gli statuti che reggevano quella città prima che venisse sotto Venezia, in quanto non si oppongano all’ onore di Venezia e a ciò che la Signoria ha promesso. Sarà ordinato al podestà di Bergamo di studiar modo di togliere gl’ inconvenienti derivati dall’ emigrazione nelle valli di molti cittadini, i quali nè pagano le imposte in città nè nei comuni ove presero stanza, con danno di questi e di quella. Chi verrà ad abitare in detta città costruendovi case colla spesa di almeno 200 lire imperiali, ne sarà dichiarato cittadino. I cittadini di Bergamo sono dichiarati cittadini- di Venezia de inlus, e potranno portare a vendere i lor panni e merci in tutte le terre della republica, pagando i dazi consueti. Nel pagamento di dazi in Venezia saranno trattati come i veronesi e i padovani. Salve le concessioni già fatte, a vicari delle valli e delle terre di quel territorio saranno eletti cittadini di Bergamo, i quali giudichino le sole cause personali e non maggiori di 1. 25 imp. e i loro giudizi siano rivisti in detta città. Quel comune potrà eleggere un depositario del proprio danaro. Non si possono revocare tutte le concessioni e immunità accordate dai duchi di Milano e da altri