DOGE : TOMASO MOCENIGO. 11 veneziani in Trani e nelle altre terre della Puglia. I veneziani, che esportassero merci da Trani per venderle nel regno, e ve le reimportassero invendute, non siano tenuti ad alcun pagamento per le successive esportazioni di quelle. Le pac-cotiglie dei singoli marinai delle navi veneziane pagheranno diritti non maggiori delle merci che formano il carico, e commisurati sul valore. Per 1' olio denso (morchia) non paghino all’esportazione che la metà di quanto pagano pel limpido. Le scritture private dei mercanti fatte in luoghi dove non siano sensali o notai, servino di piena prova in giudizio, e vengano ad istanza degli interessati autenticate dai regi ufficiali. Sia tolto l’abuso per cui i forestieri, mediante contratti coi doganieri di Trani, vengono a pagar meno dei veneziani, mentre dovrebbero sborsare di più, sulle merci vendute dagli ultimi ed esportate dai forestieri predetti. È concesso ai veneziani di portar legne da fuoco nella Puglia senz’ altro pagamento che quello del diritto di ancoraggio. Conferma inoltre la predetta regina tutti i privilegi conceduti ai veneziani dai suoi predecessori, e del tutto ordina la più stretta osservanza (v. n. 12). Dato nel Castel nuovo di Napoli. — Sottoscritto dalla regina e dai predetti Cicinello, o Sicinello, e Griffi come referendari. — Poi da Loysius — Fmnciscus — Jacobellus. 12. — 1419, ind. XII, Aprile 28. — c. 16. — Privilegio simile al n. 11. In esso si dispone : Che i veneziani e loro sudditi siano esenti da ogni pagamento per le merci eh’ entrano sulle lor navi nei porti del regno, ma non vi sono scaricate ; che non siano obbligati a pagare in tutte le terre da Termoli a Reggio di Calabria, diritti maggiori o diversi dai consueti che pagano in Trani : cosi pure per gli atti notarili relativi all’ esazione dei loro crediti. Che siano esenti da ogni dazio e diritto sui trasporti delle lor merci fatti nel regno da sudditi regi, sugli scarichi e successivi carichi delle navi resi necessari dalle riparazioni alle medesime, purché non si vendano le merci. Che non siano tenuti a pagare più d’ una volta, al toccare le coste del regno, il diritto di balista. Niun mercante, dichiaratosi una volta veneto, possa esser più sottratto alla giurisdizione del console, e le autorità regie diano a quest’ ultimo tutto 1’ appoggio nelle sue procedure contro i colpevoli. Di tutto ciò, e d’ ogni altro privilegio concesso ai veneziani nel regno, la regina ordina la più esatta osservanza. Dato ecc. come nel precedente. 13. — 1419, Maggio 27. — c. 35 (33). — Risposte date dal collegio composto del doge, dei consiglieri, capi di XL, savi del consiglio, col parere degli ufficiali alle rason vecchie, ad ambasciatori del marchese d’ Este. Precede il memoriale contenente le proposte e dimande d’essi ambasciatori. Seguono le risposte (in dialetto) : La casa del postarol (sorvegliante al commercio) veneto nel porto di Goro è indubbiamente del comune di Venezia, il quale postarol usò sempre tenere in quel luogo osteria ; così pure i veneziani usarono sempre pescare in Po a tre miglia dal mare ossia fino alla sopradetta