20 COMMEMORIALI, LIBRO XI. ser Cecco, Matteo del fu ser Pertino, Stefano del fu Luigi de’ Gaspardi e Bartolomeo Panciera, procuratori di quel comune, furono date le seguenti risposte : Si accorda ad esso comune 1’ esazione dei dazi e rendite che percepiva al tempo dei patriarchi di Aquileia, ascendenti a circa 2000 lire l’anno, onde sopperire alle spese comunali di stipendio ai medici, maestri, cancelliere, banditore, al mantenimento di ponti, strade,- ecc„ purché paghi al rettore veneto 1’ onorario di 300 ducati d’ oro. Al rettore veneto possano aggiungersi 4 membri di quel consiglio maggiore, eletti da questo, per 1’ amministrazione del diritto civile. Si confermano gli antichi statuti ed ordinamenti, purché si proceda rigorosamente contro coloro che riparassero nel comune medesimo portando seco beni di veneziani. Si permette che quei cittadini non vengano imprigionati per debiti fra loro, ma si usi 1’ antica procedura. Si accorda salvo condotto per sei mesi a coloro, che fuggiti da Venezia per debiti ripararono colà, onde possano accomodarsi coi rispettivi creditori. Non si assente che i proprietari e conduttori di barche di quella terra possano su di esse trafficare dovunque liberamente. Non si accorda 1' unione a quella podesteria del capitanato di S. Stino di Livenza, nè della ga-staldia di Meduna, ma si potranno affittare alla podesteria stessa per 170 ducati 1’ anno. In quanto al non imporvi nuove gravezze, Portogruaro sarà trattata come tutti gli altri sudditi, Dato nel palazzo ducale di Venezia. 37. — 1420, ind. XIII, Maggio 30. — c. 29 t.° — Giovanni Garzoni, Francesco Foscari e Giorgio Cornaro, procuratori del doge e del comune di Venezia, e Giovanni cancelliere dei conti di Gorizia» Francesco da Cormons capitano a Castelnuovo e Gaspare Kuchenmeister capitano a Schoimekg (Schòneck), procuratori di Enrico e Giovanni Mainardo palatini di Carintia, conti di Gorizia e del Tirolo ecc., pattuiscono : Sarà pace ed amicizia fra Venezia e i detti conti. I sudditi della prima potranno andare e venire nei territori dei secondi e viceversa, come in addietro. I conti non daranno aiuto o favore di sorta nè al re dei Romani nè ad altri che scendessero ai danni della Signoria veneta o dei suoi collegati, ma daranno ogni agevolezza alle milizie venete, verso compenso. I veneziani ed amici di Venezia potranno godere senza molestia i beni che possiedono nei territori dei conti ; e quelli di Cividale esigere i redditi dell’ abazia di Rosazzo. In pegno dell’ osservanza di tutto ciò i conti consegneranno entro 15 giorni a Venezia il castello di Belgrado colle sue pertinenze fino a che essa avrà fatta la pace col re dei Romani. La Signoria farà che la presente sia osservata rispetto a tutti i luoghi che quei signori tengono al di là dell’Isonzo ; non può tuttavia guarentire per le terre del Friuli ; restituirà al tempo voluto il castello di Belgrado ; i sudditi dei conti godranno liberamente dei beni che tengono nei territori di Venezia e dei suoi aderenti. Fatto in Venezia, nella cancelleria. — Testimoni : Francesco Beaciani, Cristoforo de Zeno, Girolamo di Nicola, notai ducali, Pietro del fu Arnoldo e Cu-nardo Jukchel da Toblacco, e Giovanni scrivano di Geysneveld, famigliari dei procuratori dei conti. — Atti Pietro Negro.