DOGE : FRANCESCO FOSCARt. 213 periale in Treviso, Feltre, Belluno, Ceneda, Padova, Brescia, Bergamo, Casalmaggiore, Soncino, Piadena, S. Giovanni in Croce e in altri luoghi del Cremonese. A conservare la pace in Italia e perchè l’autorità imperiale vi abbia valido sostegno, l’imperatore conferisce al doge e a’ suoi successori in perpetuo la dignità di vicario imperiale nei luoghi summentovati e in tutti quelli posseduti da Venezia in Lombardia al di qua dell’Adda e spettanti all’impero; abrogando qualunque anteriore concessione ad altri. In riconoscimento i dogi pagheranno annualmente agli imperatori una pezza di panno dorato del valore di 1000 ducati, o altro equivalente oggetto. Avendo poi Marco Dandolo oratore e procuratore del doge prestato il giuramento relativo (di cui si riporta il tenore), da rinnovarsi da ogni doge in avvenire, si espongono i diritti inerenti alla dignità di vicario conferiti col presente diploma e i doveri relativi. Dato in Eger diocesi di Ratisbona. — Munita del sigillo imperiale (v. n. 32). Segue annotazione che furono spedili due esemplari del documento, con sigilli d’oro l'uno, l’altro di cera. 26. — 1437, Luglio 29. — c. 4. — Sigismondo imperatore ecc., riportando il diploma n. 189 del libro XII, dichiara di confermarne il vigore per 9 anni venturi dal 31 agosto successivo ; ciò in adempimento del disposto dal trattano n.° 1 (v. n. 30). Data come il n. 25. 27. — 1437, ind. XV, Ottobre 2. — c. 30. — Il doge e la Signoria, il giudizio dei quali avevano invocato i litiganti, nominano e delegano Daniele Vitturi ed Andrea Morosini, savi del consìglio, ed Andrea Bembo e Leonardo Veniero, quali giudici in questione vertente fra Nicolò marchese d’Este e i comuni del Polesine di Rovigo da nna parte, e il comune di Padova coi castelli di Este, Montagnana e Castelbaldo daH’altra, per gli oggetti mentovali nel n. 28. Fatto nella sala delle due nappe del palazzo ducale di Venezia. — Testimoni Francesco Beaciani canc., gr. Gasparino de’ Merlati e Alessandro dalle Fornaci. Atti Pietro del fu Marino Enzo, not, imp. e scriv. due., scritto e autenticato da Luigi della Rosa. 28. — 1437, ind, XV, Ottobre 2. — c. 30. — I giudici delegati col n. 27, udite le ragioni del comune di. Padova e consorti in lite, asserenti il loro diritto alla costruzione e riparazione dell'argine già cominciato dal termine della Piacenza fino al Budel del Lovo, che si chiama Argine padovano, come pure al chiudimento della Rotta Sabbadina, e di tutte le altre rotte esistenti dal Budel del Lovo alla Sabbadina; nonché all’erezione di argini lungo l’Adige nei detti luoghi, ed alla demolizione della palata nel luogo detto Pizzone, giusta sentenza del 27 Novembre 1432 in atti di Urbano de’Rossetti not. di Ferrara: udite le ragioni del marchese d’Este e degli abitanti del Polesine di Rovigo che pretendevano demolito il mentovato argine, e non doversi chiudere le rotle nè levare la palata, ma solo ridurre di minor larghezza quella del sermone la Booa rim-