130 COMMEMORIGLI, LIBRO XI. ranno all’estimo di questo, e non potranno esser obbligati a pagar tasse ecc. ai comuni in cui giaciono. Dato come il n. 42. 45. — 1128, ind. VI, Giugno 26. — c. 40 t.° — Il doge fa sapere che per le benemerenze di Pietro de’ Capitani di Scalve e degli abitanti di Mezzate e Bagnatica nel distretto di Bergamo, fu accordata ai medesimi esenzione per 5 anni tutte le gravezze e fazioni reali, personali e miste, tf.glie ed imbottature. Dato come il n. 42. 46. — 1428, ind. VI, Giugno 26. — c. 40. t.° — 11 doge fa sapere che ad istanza di Bartolomeo conte di Cemmo e Cimbergo nella Valcamonica confermò al medesimo le concessioni fattegli il 20 novembre 1427 dal capitano generale veneto conte di Carmagnola. In esse si confermano al medesimo Bartolomeo e a’ suoi successori il feudo di Cemmo dato dal duca di Milano al conte Bocazio e ad esso Bartolomeo, e il possesso libero e inalienabile di tutti i fortilizi, beni e diritti che gode al presente. Dato come il n. 42. 47. — 1428, ind. VII (sic), Giugno 26. — c. 41 t.° — Esenzione simile al n. 45, per tre anni, concessa al comune e agli uomini di Cignano nel territorio di Brescia. 48. — 1428, ind. VI, Giugno 26. — c. 46. — Il doge fa sapere che ad istanze del comune e degli uomini di Romano furono date le risposte seguenti : Sono accettati come buoni e fedeli sudditi e come tali saran trattati. Si rispetteranno i loro privilegi, franchigie, statuti e consuetudini non contrari al bene generale dello stato. In quanto all’ accordar loro indipendenza da Bergamo in fatto di giurisdizione civile e criminale, si osserverà ciò che si osservava in passato. Si forniranno di sale nel magazzino dello stato di loro maggior comodo. Si richiama in vita l’antico mercato che soleva tenersi in Romano tre volte la settimana, a cui accorrevano genti dal Cremonese, dal Cremasco, dalla Ghiara d’Adda, da Colo-gno, dal Bergamasco ecc. Pei danni patiti dalla guerra e dalle innondazioni del Serio si avrà per loro il maggior possibile riguardo in fatto d’imposte; dovranno però esser pagati allo stato i dazi consueti. Nell’ esigere le gravezze e fazioni dai possidenti beni in quel territorio e nelle pertinenze di Fara (Olivana) e di Covelo, si osserverà la consuetudine. Le vendite d’immobili dal 1403 in poi si dichiarano valide, e ognuno goda tranquillamente quanto possede in detto territorio. Data nel palazzo ducale di Venezia. 49. — 1428, ind. VI, Giugno 25. — e. 46. — Esenzione simile al n. 45, accordata per 10 anni agli abitanti delle ville di Scanzo, Rosciate e Ripa Serii (Villa di Serio?) nel territorio di Bergamo.