DOGE : FRANCESCO FOSCARI. 227 70. — 1140, ind. Ili, Luglio 8. — c. 57. — Ducale con cui, in premio delle sue gesta che crebbero lo stato di Venezia, si promette a Francesco Sforza che giungendo esso ad impadronirsi di Mantova, questa e il suo territorio saranno dati a lui ; non potendosi aver Mantova, se gli darà Cremona, quando venisse presa. Se poi quel capitano avesse a portare al di là dell’ Adda le sue conquiste, oltre una delle predette città gli si lascierà Milano e tutto il ducato. Data nel palazzo ducale di Venezia. — Con bolla d’ oro. 71. — 1440, ind. Ili, Luglio 18. — c. 57. — Ducale che fa sapere a tutti i rettori ed ufficiali veneti essersi confermati i seguenti capitoli accordati dal provveditore Pasquale Malipiero agli abitanti di Soncino : Essi tutti saranno liberi e sicuri coi loro beni, concedendosi piena amnistia pel passato ; ciascuno potrà godere dei suoi beni dovunque posti nei dominii di Venezia ; chiunque di loro potrà partirsi di quella terra, entro tre mesi, per piantare stanza altrove. Soncino avrà mero e misto impero con diritto di spada ; essa non sarà ceduta nè data ad alcuno sotto verun titolo, senza consenso degli abitanti. Si confermano gli antichi statuti. Tutti i debiti verso lo stato, per contribuzioni o multe, sono rimessi ai soncinesi. Non si esigeranno da alcuno cose ivi lasciate altre volte dalle milizie venete. Non si accorderanno immunità o privilegi a pre giudizio di quella comunità. Tutti i soncinesi che sono all’ estero potranno ripa-triare sicuramente entro sei mesi. Sono rimessi a soncinesi i debiti per danari e cose avute dagli ufficiali del duca di Milano. Saranno rimessi in possesso dei loro beni quelli che ne furono spogliati sotto il governo del duca stesso. Si restituiranno i beni confiscati a quegli abitanti, quelli che fossero stati venduti potranno essere redenti dagli antichi proprietarii. Ai mercati di quella terra ognuno possa portare quanto può recare sulle spalle, purché non ecceda il valore di 16 soldi imp. Ogn’ anno, in tempo di pace, si potrà tenere uua fiera di 15 giorni, a S. Martino o a S. Giorgio. Quegli abitanti non pagheranno alcunché all’ ufficio delle bollette di Brescia. I beni descritti nell’ antico estimo di Soncino saranno obbligati ai soli oneri che si usavano avanti che quella terra cadesse ultimamente in mano del duca di Milano. Le condanne pecuiiarie pronunziate dai magistrati locali andranno a benefizio di quel comune. Quegli abitanti che avessero beni di persone non suddite e dimoranti fuori degli stati di Venezia continuino a tenerli. I soncinesi avranno il sale rosso dallo stato, a Canneto, al prezzo a cui si dà ai bresciani. Oltre alle suesposte concessioni, fatte dal Malipiero, si accorda: i cittadini di Cremona abitanti in Soncino, e i soncinesi aventi beni nel Cremonese e nella pieve di Calcio, che pagavano con Cremona, pagheranno per ora con Soncino. Questa sarà esente da spese pel ponte sul-1’ Oglio e da ogni pedaggio al transito del medesimo ; come pure, per 5 anni da ogni gravezza reale, personale e mista, trattene le necessarie per la terra stessa e suo territorio, o per guerra. I presenti appaltatori dei dazii possono rinunziarvi dal di che Venezia ebbe ultimamente Soncino. Data nel palazzo ducale di Venezia.