DOGE : TOMASO MOCENIGO. 15 Sacile e suoi abitanti a Venezia e ai suoi. Ai sacilesi si promettono : il tranquillo possesso dei lor beni nei territori veneti, il mantenimento delle loro consuetudini ; di non impor loro nuove tasse, per ora ed in quanto possa esser fatto ; la libertà di commercio in quel distretto goduta per 1’ addietro, meno, s’intende, coi nemici di Venezia e il traffico del sale. Gli abitanti di Sacile, volendo, potranno emigrare conservando tutti i loro beni, non però stanziarsi in terra nemica ; essi potranno pagare i lor debiti verso forestieri in cinque rate annuali, si eccettuano i crediti dei cittadini e sudditi di Venezia. Saranno conservati a quel comune i suoi redditi, da spendersi come pel passato. Si confermano i patti vigenti in quella terra cogli ebrei che vi abitano. I sacilesi non saranno obbligati a prestazioni (plovicaj maggiori delle consuete, in quanto non le esiga la necessità. Non si alloggeranno in Sacile milizie nelle case private ; al bisogno, se lo farà col minor possibile incomodo dei proprietari. Quegli abitanti potranno godere liberamente dei loro beni posti negli altri territori di Venezia. Questa potrà disporre dei beni posseduti nel distretto di Sacile da Tristano di Savorgnano e dagli altri fautori di essa. Dato nel palazzo ducale di Venezia. 23. — 1419, ind. XII, Settembre 23. — c. 25 t.° — Luigi dagli Orzi (de Urceis) del fu Cristoforo, procuratore sostituto (procura in atti di Betino de Pe-drali da Calepio) di Jacopo di Coculio e di Antonio di Capitani di Manerbio, procuratori del comune di Brescia (procura in atti di Stefano de’ Maiani), dichiara di avere ricevuto da Albano Badoaro, Rosso Marino, Marino Caravello, procuratori della chiesa di S. Marco, Antonio Contarini e Francesco Foscari, procuratori di S. Marco, rappresentanti il doge e il comune di Venezia, 10,000 ducati d’ oro a titolo di grazioso prestito, che Brescia restituirà nel termine di tre mesi. Mancando tale restituzione i beni del comune mutuatario e dei suoi cittadini potranno dal mutuante venire dovunque fatti sequestrare fino a completa rifusione. Fatto in Venezia, nella cancelleria ducale. — Testimoni : Pietro Loredano, Giorgio Cornaro, Luca Donato ed Andrea Gritti. — Atti Cristoforo del fu Benedetto de Zeno not. imp. e scriv. due. Segue nota che il 27 Settembre il procuratore del comune di Brescia dichiarò di avere effettivamente avuta la summentovata somma. 24. — 1419, ind. XII, Ottobre 13. — c. 84 (82). — Gli anziani, i consoli, il gonfaloniere di giustizia, i collegi dei gonfalonieri del popolo e dei massari delle arti, i 60 del consiglio del comune di Bologna, eleggono Battista del fu Poeta dei Poeti, mercante e cittadino di quella città, a procuratore del comune stesso, conferendogli la rappresentanza generale del medesimo ; e specialmente la facoltà di negoziare e concludere trattati colla veneta Signoria, per ottenere la revoca delle rappresaglie decretate dalla medesima contro i bolognesi a favore dei Contarini in causa con Nicolò di Bindotto da Siena già abitante a Bologna, dell’ abate di S. Cipriano di Murano, e d’ altri ; e per stabilire buoni rapporti commerciali fra le due città (v. n. 27 e 28).