DOGE : FRANCESCO FOSCARI. 53 138. — 1423, ind. II, Febbraio 16 (m. v.). — c. 99 (97). — Il doge fa sapere che ad istanza del conte Pribislao Pocqualich ambasciatore di Sandal gran voivoda di Bosnia, fece unire in un solo privilegio i documenti allegati A e B, e ne promise l’osservanza. Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Con bolla d’ oro. Allegato A: 1423, ind. I, Novembre 1. — Giovanni Giorgio ambasciatore veneto fa sapere di aver concluso la seguente convenzione, stesa in due esemplari, uno in latino per mano di Giovanni de Bonisio suo cancelliere, 1’ altro in slavo per mano di Bogati Radosalich cancelliere del voivoda. Sandal gran voivoda di Bosnia dichiara che dopo ripetute negoziazioni col predetto Giorgio, il quale giustificò l’occupazione di Cattaro per parte dei veneziani, pattuì col medesimo: le caravane venete potranno recarsi liberamente in Cattaro ed altrove, viaggiando e trafficando pe’ suoi domini verso pagamento dei consueti diritti. Manterrà rapporti di buona vicinanza coi territori veneti confinanti, e farà ben trattare e rendere pronta giustizia nei suoi stati ai sudditi di Venezia. Questa farà pagare annualmente in Cattaro 600 ducati a Sandal. Essa farà fare piena giustizia nei propri stati al detto signore e ai suoi. Sandal lascia in libertà i quattro cittadini di Cattaro che tiene in ostaggio. —Dato sotto il castello di Blagaj. Allegato B : s. d. (1433, Gennaio 31. — m. v. *). — Risposte date dalla Signoria a domande degli ambasciatori di Sandal gran voivoda di Bosnia : La provvisione degli annui 600 sarà continuata dopo la morte di esso voivoda ai conti Vocaz e Volco suoi fratelli, al conte Stefano figlio di Vocaz e ai loro discendenti fin che duri la stirpe dei Cosaz. Questa conserverà il possesso delle due case che Sandal tiene in Cattaro e in Zara ; non si possono però dargli terreni all’ esterno delle dette città. Non sarà dato nei domini veneti alcuna sorta di aiuto ai sudditi di lui che vi venissero e macchinassero ai suoi danni ; altrettanto farà esso rispetto a Venezia. Egli non sarà responsabile dei danni che patissero in Bosnia i veneziani, ma farà il possibile onde ne vengano risarciti ; e così Venezia pei sudditi di lui. Resta in pieno vigore quanto è stabilito nella convenzione precedente, la quale sarà osservata rigorosamente da Venezia fino che il voivoda nulla intraprenderà ai danni di questa. Il detto signore e i membri della sua famiglia saranno trattati come cittadini veneziani. Quanto al proteggerlo contro eventuali nemici, si ripete la promessa di osservare la citata convenzione. Si promette che le presenti risposte si uniranno in un solo privilegio solenne colla detta convenzione ; non si aderisce a farne un esemplare in lingua slava. Si farà rinnovare il privilegio che accorda a Sandal i diritti di nobile veneziano, diritti che saranno conceduti anche ai di lui fratelli e nipote. * Sotto questa data trovasi in Senato, Deliberai, miste, reg. 54, c. 174 t.° 139. — 1423, Febbraio 21 (m. v.) — c. 101 (99). — Sei annotazioni, che furono rilasciate patenti simili al n. 135 ad Andrea Leo, Andrea e Marco Ceia, Nico Malarca, Stefano Pizo e Gaspare de Bora, rispettivamente per caratelli 125, 200, 300, 150, 104, e 100 di vino.