152 COMMEMORALI, LIBRO XII. licenziare, cambiare, aumentare e diminuire gli uomini e i cavalli della sua condotta; dovrà rimettere entro 15 giorni gli uomini e cavalli mancanti dalla condotta stessa, senza perder soldo. I militi da lui dipendenti potranno avere da esso o dai rettori veneti licenza di assentarsi senza perdere lo stipendio; o perderanno quando la licenza sia per uscire dai territori veneti ed ecceda i 20 giorni. Ai-condottieri potrà dare simili licenze la .sola Signoria. Nei luoghi ov’egli al-loggierà coi suoi dipendenti, questi potranno uscire a diporto senza bollcHino ; e non saranno tenuti a far guardia. I luoghi presi dalle milizie del Carmagnola saranno della Signoria, i signori sovrani e i loro figli e fratelli fatti prigionieri saranno ceduti ad essa verso equo riscatto, quando essa li voglia, il che gli sarà comunicato entro 15 giorni dalla notizia datane alla medesima ; ciò varrà anche pei comandanti portanti bastone e pei ribelli ; i prigioni comuni e i beni mobili dei nemici resteranno a chi li prende. La Signoria potrà disporre delle truppe del Carmagnola come crederà bene pel suo servizio. Nessuno della condotta di esso potrà essere convenuto per debiti contratti avanti la ferma fino a che questa duri e due mesi dopo. Niuno dei medesimi andrà contro Venezia per sei mesi dopo allontanatosi dal servizio (v. n. 102). Sottoscritto da Jacopo Micheli veneziano, cancelliere del Carmagnola. (*) Questi patti furono votati dal Senato sotto la data qui riferita, v. Senato, Delib. secr. Reg. X, c. 235 t.° 102. — s. d. (1429, Febbraio 15). — c. G8. — Il doge fa sapere che fu rinnovata la condotta di Francesco ecc. detto Carmagnola in qualità di capitano generale di tutto l’esercito della Signoria alle condizioni riferite nel n. 101, che qui pure si espongono. 103. — s. d. (1429, Febbraio 27). — c. 04 t.° — Cerimoniale usato nel conferire al conte di Carmagnola l’investitura della contea di Chiari (v. n. 104). 104 — 1429, ind. VII, Febbraio 27. — c. 05. — Istrumento in cui si dichiara : il doge, a ciò autorizzato dalla Signoria e dai consigli, visti i meriti singolari di Francesco de’ Visconti detto Carmagnola, conte di Castelnuovo, nobile veneziano e capitano generale della Signoria, lo creò con tutti i suoi discendenti maschi legittimi conte di Chiari, avendo eretto quel luogo in contea e in feudo nobile e gentile, con tutte le sue pertinenze e nominatamente coi castelli di Roccafranca e elusane (sul lago), che vennero perciò staccati dalla giurisdizione di Brescia per tutta la durata della presente concessione. Ai feudatari è conferito nei detti luoghi il mero e misto impero con podestà di spada; però relativamente al sale saranno alla condizione delle terre del piano bresciano. Il conte prestò in ginocchio davanti al doge sedente in trono il giuramento di fedeltà e vassallaggio perpetui. Fatto nella piazza di S. Marco in Venezia davanti a'.la chiesa di S. Marco, su apposito palco. — Testimoni : Enrico Nata dottor di leggi e Antonio de Rippis oratori del marchese di Monferrato, Donato de Prelis dott. di 1. oratore del