140 COMMEMORIAI.I, LIBRO XII; nere mercato due volte la settimana. Non si possono esentare per 10 anni dalle, imposte. Si confermano, ordinandone l’osservanza, gli statuti che reggevano Pa-lazzolo allorché era unita a Brescia. Circa le multe e condanne, vadano a chi spetteranno per consuetudine. Si conferma al comune di Palazzolo l’investitura accordatagli da Francesco Mareri vescovo di Brescia, di 14 gavinellì del pontatico del ponte sull’Oglio. Quegli abitanti e il comune sono assolti da ogni debito che avessero verso Pandolfo Malatesta o il comune di Brescia, per dazi, imposte ecc. Data come il n. 63. 66. — 1428, ind. VI, Giugno 30. — c. 24 t.° — Giovanni da Varano signore di Camerino, in virtù della nominazione n. 27 approva e ratifica il trattato n. 15 (v. n. 50 e 68). Fatto in Zevio in casa di Guariento da Verona. — Testimoni : Mariotto da Santa Anatolia, Nicolò di Lodovico, e Berardo Santi di Camerino sodi e cancelliere del detto signore. — Atti Antonio di Giovanni da Camerino cancelliere del detto signore. 67. — 1428, Giugno 30. — c. 36 t.° —Annotazione che fu rilasciato privilegio simile al n. 35 a favore del comune e della valle di Gandino nella valle Seriana Inferiore; oinmesso ciò eh’è relativo a Sovere; collo stipendio del vicario iu tìor. 12, e col limite della prima istanza civile a casi di lire 100 d’imperiali, e della criminale a lire 25. 68. — s. d. (1428, Giugio) — c. 27. — Antonio de’ Gentili dottor di leggi, ambasciatore e procuratore del duca di Milano (procura in data 18 Giugno) presentatosi al cardinale di S. Croce, espone: In seguito al trattato n. 15, Venezia • e Firenze nominarono per loro collegato il marchese di Monferrato (v. n. 25, 27 e 28), il che non potevano fare, essendo quel principe già collegato del duca e ad esso obbligato con trattati speciali che escludono la possibilità di altre alleanze; e perciò dichiara nulla la nominazione d’esso marchese e le costui ratificazioni di essa. Dichiara poi nulla ed inaccettabile la nominazione dei Fieschi e dei Campofregoso, fatta da Firenze, dovendosi essi ritenere aderenti del duca pei loro possedimenti al di qua della Magra ; e cosi pure quella di Giovanni Grimaldi di Monaco, luogo spettante a Genova (v. n. 66 e (i9). 69. — s. d. (1428, Giugno). — c. 28. — Santo Veniero oratore della veneta Signoria, costituito davanti al cardinale di S. Croce, dichiara, in nome di quella e del comune di Firenze, non doversi ammettere le proteste contenute nel n. 68, potendosi in diritto e in fatto il marchese di Monferrato ritenere quale lo dicono i documenti n. 25, 27 e 28); e così pure i Fieschi, i Campofregoso ed il Grimaldi. E di tale dichiarazione espone le ragioni, domandando al cardinale di non accettare le proteste fatte dal Gentili (v. n. 70). — s. d. (142S, Giugno). — V. 1428, luglio 4, n. 72.