DOGE : FRANCESCO FOSCARI. 195 dottore in ambe, e con lettere ducali, di 70,000 ducati, e del salvo condotto accordato all’imperatore e al patriarca di Costantinopoli e agli altri greci. In quanto alla proposta di un luogo nel Friuli qual sede del futuro Concilio, il sacro consesso non prese alcuna determinazione ; in caso, si affretterà a farla conoscere. Data a Basilea. — Firmato B. de’ Batiferri. 242. — 1430, ind. XV, Settembre 24. — c. 159 (1G0). — Il doge al duca, consiglieri e capitano in Candia e successori. Fa sapere che Paolo Trevisano, Giovanni Morosini e Triadano Gritti, governatori dell’entrate, con istromento del 12 corrente mese, in atti di Bartolomeo dalla Spada not. due., liberarono da ogni vincolo di servitù Giovanni del fu Nicola Aplada detto Galano villano dello stato nel casale di Girmi, distretto di Malvisino, con tutti i suoi figli ed eredi, verso il riscatto di 50 ducati. Approvando tale affrancazione, ne ordina 1’ osservanza. Data nel palazzo ducale di Venezia. 243. — 1436, ind. XV, Dicembre 23. — c. 159 (100). — Il doge a Gian-francesco marchese di Mantova ecc. capitano generale di Venezia. Udito Matteo de’ Corradi tesoriere ed inviato del marchese, dichiara che la Signoria acconsente al pagamento di mezzo ducato d'oro per ciascun moggio di sale di mare che essa manda in Lombardia, e mandò dal 1423 in poi, passando pel Mantovano. Data nel palazzo ducale di Venezia. 244. — 1433, ind. XIV, Febbraio 13. — c. 150 (140). —■ Non potutesi comporre le vertenze esistenti fra i comuni di Geinona e di Venzone colla sentenza arbitramentale 12 Settembre 1435, pronunziata da Biachino conte di Porcia, Gaspare di Cergneu, Gian Guberto de’Gubertini di Udine (atti Raffaele del fu Raffaele de’ Torelli); i savi di Terraferma Federico Contarini, Andrea Morosini, Zaccaria Bembo ed Andrea Donato cav., assente il loro collega Delfino Veniero, in virtù di decreto del Senato 21 Gennaio, uditi Antonio da S. Daniele dottore in ambe ed Antonio Frassini, rappresentanti il comune di Geinona, e Antonio da Belgrado dottore di decreti, Giorgio del fu Andrea Radussi da Venzone e Domenico del fu Marco Priori, facienti per Venzone, decretano: Il bosco di Ledis, dalla Forca di Ledis a quella di Musiz al di quà del Venzonazzo verso Gemona, è proprietà di quest’ ultimo comune, ma i venzonesi possono usufruirvi di pascoli e legne, come stabilì la sentenza del 1367; i monti dalla Forca di Musiz, oltre il Venzonazzo, verso Venzone spettano a questo comune, ma quelli di Gemona potrano usufruirne fino al lavina le di confine oltre il Venzonazzo ; ai venzonesi è vietata l’introduzione di animali forestieri, trattine i cavalli, in quest’ ultimo spazio^ Quelli di Gemona non potranno condurre i loro animali pel territorio di Venzone che nei tempi in cui si nettano i canali, non potendosi allora guardare il Venzonazzo; è lecito ai medesimi andare e venire pel territorio stesso con commestibili per proprio uso e col cacio di lor produzione. I monti posti fra il bosco di Ledis e Venzone, verso tramontana, dalla cima al Venzonazzzo, appartengono a Venzone, e cosi pure quelli