192 COMMEMORIMI, I.IBRO XII. che incorsero in censure ecclesiastiche e altre pene in causa dell’ ultima guerra. La presente sarà ratificata entro 15 giorni dalle parti. Fatta in Firenze, nella camera di paramento del papa. — Testimoni : Giovanni (Benedetti) vescovo di Treviso, Cristoforo (da S. Marcello) vescovo di Cervia, Uguccione de’ Contrari da Ferrara, Cosimo de’ Medici da Firenze e Antonio Roselli di Arezzo dottore in ambe. Allegato B : s. d. — Gli arbitri nominati nel precedente decretano : Nicolò Piccinino restituirà entro un mese al comune di Bologna Castel Bolognese e Castel S. Pietro eh’esso capitano tiene in pegno ; all’adempimento provvederà il duca di Milano, il quale soddisferà il Piccinino di quanto restasse in credito verso il detto comune ; nell’ intermezzo cesserà ogni offesa fra le genti pontificie e quelle dei castelli stessi. Il papa potrà lasciare ai veneziani Castelfranco S. Agata e Manzollino, o altre terre fino a tanto che sia seguita la restituzione ai bolognesi mentovata nel precedente articolo. Potrà lasciare che il signore di Faenza continui a tenere i luoghi occupati nei territori d’Imola e di Bologna. La presente sarà ratificata dalle parti entro 15 giorni. Allegato C. : s. d. — Francesco (Condulmero) cardinale summentovato in nome del papa, i cardinali Branda di Castiglione, Giovanni (Cervantes) e il marchese d’Este, in nome del duca di Milano, si promettono vicendevolmente: Stabilita la pace fra il pontefice e il duca, come sopra, il primo procurerà che venga ratificata dai comuni di Venezia e di Firenze. La stessa pace e quella riferita sotto il n. 183 rimarranno inviolate dai contraenti. Se alcuno dei quattro potentati e dei loro aderenti e collegati movesse ostilità o favorisse nemici a danno d’ altro fra essi, gli altri tre insorgeranno contro 1’ offensore per ridurlo al dovere. Le discordie che nascessero fra i medesimi saranno portate al giudizio del papa e del collegio dei cardinali, e il giudizio sarà appoggiato dalle parti acquiescenti anche colla forza, quando ne fossero richieste. Niuna delle parti accetterà al suo servizio milizie partite dagli stipendi d’ un’ altra, senza l’assenso di questa. Le parti notificheranno entro quattro mesi i rispettivi aderenti e collegati, i quali ratificheranno la presente; le relative dichiarazioni saranno indirizzate ai tre arbitri nominati nell’ allegato A, i quali le annunzieranno alle parti. Tutto ciò durerà in perpetuo. — 1435, Settembre 12. — V. 1436, Febbraio 13, n. 244. 237. — 1436, ind. XIV, Gennaio 11. — c. 149 (150). — I rappresentanti del doge, della Signoria e del comune di Venezia nominati nell’allegato A comparsi davanti a Lorenzo (Giustiniani) vescovo di Venezia, Pasqualino (Centoferri) vescovo di Chioggia, Nicolò dal Corso pievano di S. Barnaba e vicario delegato nel patriarcato di Grado, e Paolo priore di S. Giorgio maggiore, dichiarano : saputosi dalla Signoria per lettere (in data 2 Gennaio) del vescovo di Padova, presidente pel papa nel Concilio di Basilea, della sentenza allegato B, e conoscendosi il divieto fatto, sotto severe pene, delle appellazioni di sentenze pronunziate da quel consesso ; essi rappresentanti eleggono i detti vescovi, pievano