70 COMMEMORI ALI, LIBRO XI. Da tali benedcii sono esclusi i banditi e ribelli delle parti. Il marchese di Ferrara possederà pacificamente il castello di Montecchio. Venezia e il duca di Milano, nè alcuno dei loro alleati non porranno o ricostruiranno palate nel Po. Si potranno rifare tutti i ponti che esistevano ai tempi del padre d’esso duca su quel fiume, e vi si manterranno i dazi nei luoghi consueti, ma non se ne imporranno di nuovi. Il duca assolve e libera in nome del comune di Genova quello di Firenze da ogni obbligo contratto, e specialmente dal divieto di trasportar merci d’Inghilterra e di Fiandra su altre navi che sulle genovesi, senza pagare alcun diritto. I Fieschi e i Campo Fregoso continuino a possedere i lor beni nel territorio di Genova e in Lombardia come prima della guerra, e se in questa ne avessero perduti, saran loro restituiti. Così i feudi di Portofìno, Sestri e Moneglia siano conservati ai legittimi possessori, purché riconoscano la supremazia del duca. A questo sarà restituito quanto perdette nel territorio di Genova. Le questioni che insorgessero fra il duca e i Fieschi e i Campofregoso circa la esecuzione della presente, siano giudicate da arbitri eletti da Firenze e dal cardinale mentovato entro un mese. Entro due mesi il duca restituirà ai rispettivi possessori quanto occupò al comune di Firenze e ai suoi aderenti ; procurerà poi che siano restituiti ai medesimi tutti i luoghi occupati dal papa o da altri, trattene Imola e Forlì. I contraenti non dovranno occuparsi di Bologna nè di alcun luogo della Romagna e Toscana, da Bologna a Roma ; i membri della lega però potranno curare i singoli propri interessi circa i luoghi che possedono in quelle provincie, e circa le città di Imola e Forlì. Carlo, Antonio, Gianluigi e fratelli e gli altri Fischi, e Tomaso e fratelli Campofregoso saranno compresi nella presente. Ognuno dei contraenti nominerà entro due mesi al cardinale i propri collegati, aderenti e raccomandati, i quali entro altri due mesi ratificheranno la presente. I membri della lega non potranno nominare per loro aderenti sudditi od aderenti del duca domiciliati al di là dell’Oglio e da Parma a Piacenza, cosi il duca pei domiciliati dall’Oglio e da Parma a Venezia. Nelle questioni che insorgessero per l’esecuzione del presente, non riservate al giudizio del cardinale, giudicherà il papa. La presente sarà pubblicata dalle parti nei rispettivi dominii il 23 febbraio venturo, prima del qual giorno sarà ratificata dai contraenti. Pena ai contravventori 100,000 ducati d’oro. Il duca di Milano farà entro 16 giorni rimettere in piena libertà la moglie e i figli del conte di Carmagnola; restituirà a questo tutti i beni sequestratigli; lascierà poi liberi senza riscatto Gian Lodovico Fieschi e tutti gli altri ostaggi che avesse. Per 15 giorni restano sospese le ostilità (v. n. 236, 238 e 251). Fatto nella stanza del cardinale di S. Croce nel monastero di S. Giorgio in Venezia. — Testimoni : Bartolomeo Zambeccari di Bologna abate di S. Bartolomeo presso Ferrara, Paolo Capograssi da Sulmona dottore, Tomaso da Sarzana baccelliere in teologia, Raffaele Fulgosi da Piacenza, Raffaele Raimondi da Como e Prosdocimo de' Conti da Padova, dottori in ambe, Paolo di Bartolomeo da Arezzo, Ugonino de Stavaiaco (o Scavaiaco), Urbano Gimel della Diocesi di Lausanne, Aimone Excampier deila diocesi di Belley, Ugonardo Hemeline di Chambery, Ormano di Rinaldo degli Albizzi di Firenze, prete Giovanni di Bartolomeo da Lucca, Michele di Giovanni di ser Matteo, Giovanni di Giacomino di Gogio de’ Tebalducci,