210 COMMEMORIALI, LIBRO XIII risce alla restituzione delle cose rubate dai partigiani e milizie del duca di Milano. Non sarà permesso al vescovo di Verona di esigere nuove decime dalle quadre di Valtenese e di Campagna soggette alla sua diocesi. A dimanda eguale alla riferita nel n. 1 del lib. XII circa i beni confiscati già da Pandolfo Malatesta a rivieraschi, si risponde come in quel documento. Si risponde pure come nel documento medesimo circa la restituzione nei propri diritti di quei rivieraschi che, venduti al tempo del Malatesta beni ad altri poi partigiani del duca di Milano, videro annullati da quest’ ultimo i loro crediti. Si richiama in vigore quanto è detto nel mentovato documento circa il debito di alcuni di Manerba verso Za-nono da Capodistria. L'onoranza pretesa dal palazzo di Brescia, e di cui fu ordinato il pagamento da Pietro de Salis provveditore della comunità, non si dovrà esigere se non è di consuetudine. Circa il pagamento di guastatori, armati e trasporti per l’armata, e d’altre prestazioni a cui è tenuta la comunità, essendovi molti, bresciani e comunisti, che vi si rifiutano adducendo esenzioni e privilegi, si osserverà la consuetudine, e le questioni saranno definite dai rettori di Brescia. Alla domanda che la villa di Muslone nel comune di Gargnano, già donata dal duca di Milano a mastro Maffeo de’ Medali di Gargnano, e poi da Venezia ai signori di Ladrone, non sia separata dalla comunità nè vincolata ad estranei; si risponde doversi osservare la consuetudine. Data nel palazzo ducale di Venezia. 106. — 1440, ind. IV, Gennaio 3 (m. v.). — c. 85 t.° — Ducale che approva l’allegato, ordinandone l’esecuzione. Data nel palazzo ducale di Venezia. Allegato: 1440, Luglio 20. — Pasquale Malipiero provveditore dell’esercito veneto, accogliendo sotto la signoria di Venezia la comunità di Solto e Riva di Solto nel territorio di Bergamo, dichiara d'aver dato le seguenti risposte ad istanze di quegli abitanti: Sono tutti accolti in grazia, compresi i nobili de’Foresti, specialmente Cristoforo, ed è accordata a tutti piena amnistia per qualsiasi fatto; quelli però ch’ebbero confiscati i beni per ribellione s’intendano coi relativi acquirenti senza danno dello stato. Si confermano i privilegi accordati nel n. 59 del libro XII. Si accorda a quegli abitanti di sbarcare grani ed altre merci in Riva senza pagamento di diritto alcuno, salvi i dazi dello stato ; e saranno in ciò trattati come quelli di Lovere. Circa la indipendenza da Lovere e alla soggezione a Bergamo, saranno rispettati i loro diritti, salvi quelli dei terzi. Si assolvono da ogni debito di taglie e gravezze pel tempo nel quale stettero in ribellione. E cosi pure dalle pene in cui fossero incorsi pel passato come ribelli. Potranno trasportare grani, vettovaglie ed altro entro il territorio di quella comunità senza pagamento di dazi ecc. come si usa nei luoghi circostanti, salvi i diritti dei terzi. Potranno portare ad ambe le riviere del lago d’Iseo, bresciana e bergamasca, sublularii, e riportarli, pagando i dazi dovuti e soliti, salvo Io statuto di Brescia in loro favore. Saranno confermati i privilegi e le franchigie ecc. goduti dai singoli, salvi i diritti dei terzi. E di tutte ciò si ordina a chi spetta l’esecuzione. Data in campo presso Canneto,