DOGE : FRANCESCO FOSCARI. 261 beni a tutti gli abitanti di quella terra, e a coloro che vi ritornino entro un anno (dal 13 Luglio), e tutti sono reintegrati nei loro diritti. Sono fatti esenti da gravezze, fazioni, taglie e imbottature, e si rilascia il prodotto di alcuni dazi a quella comunità per quattro anni, scorsi i quali, in compenso dei dazi stessi.pagheranno allo stato 100 lire imp. il mese. I debiti che quelli uomini tenessero verso lo stato potranno essere pagati in due anni. Si faranno pagare i grani e il vino da essi forniti alle milizie del condottiero Guido Raugone. Circa il loro concorso alla riparazione ed alla munizione di rocche e di fortilizi si osserverà la consuetudine. Sono confermate tutte le concessioni, franchigie ecc. già accordate o confermate dalla Signoria a favore di quegli abitanti, quando non siano in opposizione a quelle accordate a Brescia. Data nel palazzo ducale di Venezia. 177. — 1441, (Novembre?) 2. — c. 115 t.° — Patente ducale in cui si dichiara che quantunque il condottiere Cristoforo da Tolentino abbia terminato la sua ferma, gli sarà continuato lo stipendio fino ad altro provvedimento. 178. — 1441, ind. V, Novembre 5. — c. 115 t.° — Patente ducale con cui si rinnova la coudotta di Guido Rangoni ai servigi di Venezia, dal 15 Ottobre passato, per due anni e per uno di rispetto, con 700 cavalieri (ridotti a 500 in tempo di pace) ; con facoltà di tenere sotto di sè Giovanni Grande della Massa, ora con-nestabile, con 100 paghe in tempo di pace e 150 in guerra, Data nel palazzo ducale di Venezia. 179. — 1441, ind. V, Novembre 9. — c. 116. — Ducale a tutti i rettori ed ufficiali del Bresciano. Ad istanze degli abitanti di Castiglione delle Stiviere furono date le risposte seguenti, delle quali si ordina l’osservanza: Tutti gli abitanti di quel vicariato saranno esenti per quattro anni da gravezze e fazioni; in seguito pagheranno lire 300 bresciane 1’ anno, restando a vantaggio di quel comune le gravezze e i diritti di pascolo, molini ecc., come al tempo del marchese di Mantova. Non saranno tenuti a pagare alcun diritto di bollo per le bestie da soma, nè per imbottatura, se tale è la consuetudine. Si sospende per ora la concessione a quel comune dei beni che tenevano nel suo territorio il detto marchese e un Bonaventura fedele di questo, trattone il luogo di Calsano, che viene accordato. Si concede il rimpatrio ai sospetti. Circa il pagamento dei dazi entro i confini del vicariato si osservi la consuetudine. Tutti i possidenti beni in quel territorio concorreranno alle spese della comunità, salve le concessioni fatte a Brescia. Niun forestiere, trattine i bresciani, potrà acquistar beni in quel territorio senza il consenso della comunità; tali acquirenti non parteciperanno ai benefici comunali se non ne avranno sostenuti i pesi per 10 anni. Le cause civili fra abitanti del vicariato, fino a 25 lire, saranno giudicate da quel vicario. Data come il n. 178.