12 COMMEMORIALI, LIBRO XI.' casa ; si cita il caso di Pietro Duodo che tolse, coll’ approvazione del marchese, le barche a quelli di Ariano venuti a pescare in quel luogo. Gli attestati di cittadinanza veneziana furono sempre rilasciati dal visdomino in Ferrara a coloro che ne avevano diritto, non è possibile che vengano emessi dalla Signoria. Per ciò che riguarda i veneziani che si fanno cittadini di Ferrara e quivi acquistano beni, il doge domanda siano rispettati i privilegi dei cittadini di Venezia ; così pure rispetto a quei contadini che lavorando possedimenti di veneziani, si qualificano tali e ricusano di prestarsi, chiamati, a lavori di difesa contro le acque o ad altri di pubblica utilità in servizio del Ferrarese. I vini ferraresi non furono mai esenti dal pagare il dazio alle rive di Venezia. Non solo i ferraresi, ma nessun forestiere potè mai vendere in Venezia fustagni al ritaglio ; ciò si osserva anche pei fustagni non fatti in Venezia, quantunque venduti da veneziani. Si spiega 1’ apparente aumento di diritti che si fanno pagare ai ferraresi al partir di Venezia, dopo l’istituzione della dogana. Si prov-vederà a che non siano fatte passare pel Ferrarese con esenzione da dazi, come veneziane, merci vendute in Venezia a forestieri, quantunque nel rilasciare il relative attestazioni si esiga il giuramento dai richiedenti le medesime. Si giustifica la dilazione di 15 giorni necessaria al visdomino veneto in Ferrara per constatare la nazionalità delle merci non munite di attestazione. Si dichiara consueta 1’ esazione, a carico dei ferraresi, di certi diritti su merci che riportano a Ferrara. Si giustificano gl’ impedimenti posti dal detto visdomino alla fornitura del sale agli abitanti del Polesine per parte della città di Ferrara. Si provve-derà che i rettori del Polesine usino moderazione nell’ esigere da quegli abitanti prestazioni nel castello di Venezze ed altrove ; così pure ad ovviare ai lamentati disordini nel commercio del pesce in Rovigo, benché i detti rettori espongano buone ragioni circa il loro agire. F burchi tolti a ferraresi in Venezia per servizio dello stato furono pagati più che convenientemente. 14. — 1419, ind. XII, Giugno 16. — c. 19 t.° — Giovanna II regina di Napoli ai doganieri, credenzieri, appaltatori e conduttori del fondaco e della dogana di Trani : In seguito a querele sportele contro di essi dal console generale veneto, per avere i medesimi preteso dai veneziani diritti maggiori dei dovuti, specialmente a danno di Santorio e Francesco Panada e di Giorgio Negro, li richiama all’ osservanza dei privilegi goduti dai Veneziani, non pretendendo dai medesimi più di grana 9 per onza sul valore delle merci, e 12 gr. dai compratori, ritenute esenti le legne da fuoco. Ordina la restituzioue del-1’ esatto in più (v. n. 17). Dato nel Castel nuovo di Napoli. — Firmato dalla regina. — Controfirmato Ottone di Francesco da Ortona e P. Calens. 15. — 1419, ind. XII, Luglio 11. — c. 10 t.° — Albano Badoaro, Rosso Marino, Marino Caravello, procuratori della chiesa di S. Marco, Antonio Contarmi e Francesco Foscari, procuratori di S. Marco, rappresentanti il doge e il comune di Venezia, e Nicolò de’ Portis, Simone di Giovanni Antonio ed Alessio