DOGE : FRANCESCO FOSCARI. 177 189. — 1433, Giugno 4. — c. 121 (122) t.° — Sigismondo imperatore dei • Romani, re di Ungheria, Boemia, Dalmazia e Croazia ecc. fa sapere di avere, colla mediazione personale di Eugenio IV papa, stipulato una trega con Andrea del fu Bartolomeo Donato procuratore di S. Marco ed ambasciatore plenipotenziario del doge, alle seguenti condizioni : la tregua durerà 5 anni ; durante la stessa le parti terranno ciò che possedono al presente e cesseranno da ogni mutua offesa, mentre i rispettivi sudditi potranno viaggiare e trafficare nei vi-.cendevoli stati come pel passato. L’una parte non darà aiuto o consiglio a nemici dell’altra; Venezia si asterrà dal giovare ai sudditi imperiali contro i quali l’imperatore procedesse armata mano, trattine però i marchesi d’ Este e di Monferrato e il signore di Ravenna, raccomandati e collegati di quella, i quali sono compresi nella presente. Onde poter venire a pace definitiva, il papa è dichiarato mediatore fra le parti. Sarà permesso all’ esercito imperiale di passare pei domini veneti, dietro avviso e senza recar danni, e l’imperatore colla sua corte avrà decente accoglienza nelle città; e l’uno e l’altro saranno provvisti del necessario verso pagamento. Se alcun dipendente da una delle parti farà guerra all’ altra, la tregua non sarà rotta, ma quel tale non sarà assistito. Data a Roma. — Controfirmata dal cancelliere imperiale conte Gaspare Schlik capitano di Eger ; al tergo per la registrazione da Marquando Brisacher. — Munito del sigillo imperiale (v. n. 190 e 195). 190. — 1433, Giugno 4. — c. 122(123). — Sigismondo imperatore a tutti i principi, governatori di terre ufficiali ecc. da lui dipendenti. Dà notizia della tregua n. 189 e ne ordina 1’ osservanza, nominatamente per ciò che spetta al viaggiare ed al trafficare dei veneziani nei domini a lui soggetti (v. n. 192). Dato come il n. 189. Qui lo Schlik sottoscrive come vicecancelliere. 191. — 1433, Giugno 8. — c. 121 (122). — Bolla di Eugenio IV papa ad perpeluam rei memoriam. Promesso non dovere gli ecclesiastici occuparsi di affari secolari ; esposto l’inconveniente che molti preti e perfino pievani esercitano l’ufficio di notai anche come impiegati stabili presso singoli magistrati, ove occupano la maggior parte del giorno ; ordina, stante anche la convocazione di un concilio in Basilea fatta fra altro per riformare la vita dei chierici, che tutti i sacerdoti dimoranti in Venezia, come pure gl' insigniti di ordini minori se provvisti di beneficio, sotto pena di scomunica e di privazione dei benefici, rinuncino agli uffici di notaio, scrivano ecc. che esercitassero, eccettuati i casi in cui fossero chiamati per testamenti o altri atti vantaggiosi a chiese, istituti di beneficenza e cause pie, sempre con divieto di tenere studio aperto o bottega ; eccettua i tre cancellieri ducali (inferiori) i quali continueranno nel loro ufficio, ma non potranno occuparsi di vendite di pegni e d’ altri affari di puro oggetto laicale. Data come il n. ISO (VI id. Junii). COMMEMOBIALI, TOMO IV.