DOGE : FRANCESCO FoSCARI. 141 70. — 1428, ind. VI, Luglio 1. — c. 25. — Rolando del fu Nicolò marchese Pallavicino, quale aderente e raccomandato della veneta Signoria (v. n. 27) ratifica, promettendone l'esecuzione in quanto gli spetta, il trattato n. 15 (v. n. 09 e 72), Fatta in Busseto, nella sala inferiore della rocca. — Testimoni : fra’ Guglielmo Felgoni maestro della casa di S. Antonio di Parma, fra’ Luca de’ Cas-soli prete di quell’ ordine, Antonio de’ Mari canonico della cattedrale di Cremona, Apollonio Pavoni da Verona, Melchiorre di Michele de’ Ceruti, ambi abitanti a Busseto. — Atti Rolandino di Petrino de’ Brunelli not. imp. a Russelo. 71. — 1428, ind. VI, Luglio 1. — c. 47 t,° — Il doge fa sapere che ad istanze degli abitanti della Valle Camonica furono date le seguenti risposte, delle quali ingiunge a chi spetta l'osservanza: Sono accettati per buoni e leali sudditi di Venezia, e come tali saranno trattati. Potranno far uso del sale di Germania, ma no sono vietati severamente i contrabbandi. Non si imporranno loro nuovi dazi, imbottatura o macina sulle vittuarie; godranno anche in avvenire dei consueti dazi, onoranze, prerogative ecc. Possano vendere il lor ferro negli stati della republica, pagando i dazi consueti. Si osservino gli antichi statuti ed ordinamenti fino alla confermazione dei nuovi statuti compilati di recente. Saranno governati da appositi rettori con mero e misto impero e diritto di spada. Potranno possedere beni stabili in tutti ì dominii veneti, purché non vi si opponga la legislazione locale; e comprare e vendere grani, vino e vettovaglie in tutti i detti domini pagando i dazi consueti. Le merci condotte da Lovere alla Valle e viceversa non pagheranno alcun diritto. Circa l’esenzione da dazi nel territorio di Brescia e negli altri della republica, saranno trattati come i rispettivi abitanti; ne siano esenti per l’esportazione di vettovaglie da Iseo; pel ferro che condurranno a Brescia siano equiparati agli abitanti delle valli Sabbia e Trompia. I valligiani che hanno beni su territori veneti possano portarne a casa le rendite pagando i dazi consueti. Gli estranei possedenti beni nella valle subiscano i pesi e le fazioni dei comuni uve stanno i beni stessi, salve le concessioni fatte alle città di Bergamo e Brescia. Circa l’ingerenza dei daziari del Bergamasco, del Bresciano o d altrove nei dazi della valle, si osservi il consueto. I valligiani detentori in valle beni già di valligiani ora assenti, nulla debbano agli ultimi per frutti percetti durante la guerra. La terra di Lozio rimanga incorporata alla comunità della valle; cosi la terra di Pisogne. La valle sia indipendente da Bergamo e da Brescia. Si ordinerà ai rettori la revisione dei capitoli dell’ estimo. Non si può concedere l’esenzione ila gravezze e fazioni. Si provvederà a regolare l’affare delle esenzioni da gravezze ecc., già concesse in troppo numero dai duchi di Milano. La comunità della valle pagherà ogni anno allo stato 5070 lire d’imperiali dal 1 maggio passato. Data nel palazzo Ducale di Venezia. 72. — 1428, ind. VI, Luglio 4. — c. 25 t.° — Antonio del fu Federico marchese Pallavicino di Zibello, in omaggio alla ducale allegata, approva e ratifica, promettendone l’esecuzione in ciò che lo riguarda, il trattato n. 15. Fatto in Zibello sotto la loggia ove si fa giustizia. — Testimoni : prete Ber-