DOGE : TOMASO MOCENIGO. 4? cui si dichiara che ad istanza di Giovanni Giorgio ambasciatore veneto il re stesso concede: libertà e sicurezza di viaggiare e trafficare in tutti i suoi stati ai veneziani, loro dipendenti, merci, cose ecc. ; facoltà di farvi depositi di merci e di esportarne ciò che vorranno, pagando i diritti di legge (lergovine)\ ordino ai suoi sudditi di trattare dovunque amichevolmente i veneziani ; facoltà a questi di acquistar beni immobili ed eriger case nel regno ; protezione alle proprietà dei medesimi e immediato procedimento contro chi li danneggiasse ; ammissione della moneta veneziana nei pagamenti. Finisce ingiungendo a tutti 1* osservanza del presente, aggiungendo che ove fosse da guerra od altro minacciata la sicurezza dei veneziani e dalle loro cose, siano accolti entro le castella e luoghi muniti in cui volessero riparare ; e su loro domanda si concedano ai medesimi uomini di scorta verso pagamento (v. n. 129). Data a Visoki. — Munita del gran sigillo reale. Segue la formola premessa da Giovanni Giorgio per autenticazione di copia del precedente in lingua slava (scritta da Restoe cancelliere del re) e dalla versione in volgare (scritta da Giovanni da Bonisio notaio d’ esso Giorgio). Data come sopra. 126. — s. d. (1422). — c. 75 (73) t.° — Annotazione dei documenti e concessioni ottenute dagli ambasciatori al sultano nominati nel n. 99. Esse sono : La lettera n. 99 ; — per Alessandria : la confermazione dei patti antichi, un ordine pel fattore del califfa, altro a favore di Jacopo Barbarigo e soci ; — per Damasco e la Siria : ordine perchè sia concesso ai venèziani di dimorare e trafficare liberamente in quei luoghi ; altro che conferma gli antichi patti ; un vecchio privilegio del sultano Scheik-Mahmudi già sequestrato dal sultano Thatar Daher ; ordine per restituzione di 500 ducati rubati a veneziani presso Damasco; lunga ordinanza per Gerusalemme, Rama e Gaza; altre ordinanze per Aman, Gaza, Accon, Safet, Alep-po, Tripoli ; simile molto diffusa per Damietta ; salvocondotto ai detti ambasciatori con 10 persone di seguito per ciascuno onde possano viaggiare liberamente per tutti i domini del sultano con esenzione da dazi ; simile per Giandomenico dal Ferro loro scrivano. 127. — s. d. (1422 ?). — c. 79 (77). — Consulto dato da Raffaele Fulgosi e Raffaele da Como dottori in ambe. Dichiarano non potere quelli di Ancona trasportar per mare merci a Segna e Fiume, essendo il Golfo di sola giurisdizione di Venezia. 128. — 1423, ind. I, Febbraio 3. — c. 108 (106). — Privilegio ducale che conferma a Nica e Giorgio Erman Pamalioti le concessioni fatte nel 1422 da Francesco Goro provveditore a Dulcigno, confermate da Nicolò Cappello capitano in Golfo e dai provveditori in Golfo Marco Bembo e Marco Barbo, cioè : di poter abitare in Soacio ; se fossero espulsi de paesio, aver la casa di Pietro de Nico e di Nico di Pietro, che è in piazza ; il possesso della vigna di Pereste e di ciò che ebbe la monaca quod est Chacarich "Valesse et Obria ; la metà della grande Dóbnza di Pamalioti, un casale detto i Bardoni che tiene Nicola Zauli schiavo (slavo?).