80 COMMEMORIALI, LIBRO XI. medesimo e ai suoi legittimi discendenti 30 Sor. bresciani il mese. E di ciò ordina a spetta l’esecuzione (v. n. 234). Dato nel palazzo ducale di Venezia. 247. — 1427, Febbraio 2. — c. 197 (200). — Il cardinale di S. Croce al doge. Conferma la sua lettera riferita al n. 238, e l’approvazione del trattato n. 232 per parte del duca di Milano. Esprime dispiacere pei fatti seguenti che dimostrano la mala volontà di quel principe, fatti dei quali il commissario del medesimo Oldrado Lampugnano si dichiarò innocente. Mandò al duca l’abate Zambeccari a lagnarsi del modo di procedere d’ esso Visconti, ¡1 quale inviò al cardinale Franchino da Castiglione e Maffeo da Mazzano che tentarono scusare il loro signore, ed aggiunsero non aver questo voluto ciò che era avvenuto, ma poiché ciò era stato fatto per consiglio di savi e per volere di cittadini, egli non avrebbe consegnato i luoghi del Bresciano se Venezia non lo assicurasse di non molestarlo in avvenire ; pronto esso duca intanto a depositare i detti luoghi in mano del papa, del re d’Aragona o d’altri. Esso cardinale rispose che Venezia non avrebbe ceduto a tale esigenza, che tuttavia le avrebbe comunicato il tutto. Chiede risposta. Data a Brescia. 248. — 1426, ind. V, Febbraio 3 (m. v.). — c. 149 (151) t.° — Ducale che ratifica ed approva i trattati e dichiarazioni n. 133, 221 e 231, promettendone la fedele osservanza (v. n. 227). Data nel palazzo ducale di Venezia. 249. — 1426, ind. V, Febbraio 5 (m. v.). — c. 167 (170). — Il doge fa sapere ai rettori ed ufficiali di Brescia che per le benemerenze di quel cittadino Giannino del fu Cristoforo dagli Orzi, costui sarà esente con tutti i suoi beni e dipendenti da ogni gravezza e fazione reale e personale del detto comune, non che dei dazi sui prodotti delle sue terre. Dato nel palazzo ducale di Venezia. Seguono annotazioni che simili privilegi furono rilasciati a favore di Antonio di Cristoforo dagli Orzi, e l’8 gennaio a favore di Tomaso de’ Pullucelli e di Loran-dino de’ Salii. 250. — 1426, ind. V, Febbraio 5 (m. v.). — c. 167 (170) t.° — Privilegio con cui il doge dichiara esenti da ogni gravezza, imposta e dazio, i frati dell’ordine di S. Antonio di Vienna e i loro beni, coloni e dipendenti in Brescia, in Palaz-zolo e in quei distretti; ordinando a tutti i publici ufficiali del Bresciano di uniformarsi a tale disposizione, e vietando ad essi di intromettersi negli affari dell’ordine stesso e ne’ benefizi dei suoi membri, trattone il caso di doverli proteggere. Dato nel palazzo ducale di Venezia. 251. — 1427, ind. V, Febbraio 12. — c. 166 (169). — Filippo Maria Anglo duca di Milano dichiara di ratificare il trattato n. 232 in quanto spetta alla Signoria