120 COMMEMORI ALI, LIBRO XI. Padova. Possano provvedersi di grano ed altro in qualunque luogo soggetto a Venezia. Non saranno costretti a pagare nuovi dazi, ma pagheranno quelli in vigore prima che ultimamente cadessero sotto il duca di Milano. Venezia darà loro il sale rosso e cipriotto a 6 denari la libbra, ma non potranno provvedersene altrove. Tutti i decreti fatti dal duca di Milano sono annullati, e cosi pure una parte degli statuti sulla cessione dei beni ; gli altri statuti sono confermati, cosi anche decreti del detto duca del 22 ottobre e del 14 novembre 1386, relativi alla procedura giudiziaria ; non potendesi in alcun caso derogare agli statuti medesimi. Si determinano i casi in cui si potranno carcerare i debitori, e si confermano altri articoli di procedura civile. Si aboliscono le immunità ed esenzioni concesse dai Visconti a singoli comuni della Riviera. Venezia non darà ad alcuno in feudo, nè alienerà sotto verun titolo, alcuna parte della comunità rivierasca, nè la smembrerà sotto alcun pretesto. Tutti i banditi, aventi carta di pace dagli offesi, meno i ribelli, siano esenti dal bando. I capitani mandati da Venezia non potranno tenere ufficiali o altri dipendenti che avessero servito ai tempi viscontei. I rettori e gli ufficiali non potranno esigere prestazioni di sorta dai particolari. Circa i danni patiti dagli acquirenti beni confiscati al tempo di Carlo Malatesta, beni che per annullamento delle confische per parte dei Visconti furono poi tolti senza compenso ai detti acquirenti, la Signoria studierà la cosa e provvedere pel meglio. Così pure provvederà relativameute alle vendite ed altre transazioni fatte tra particolari al tempo del Malatesta ed annullate dai Visconti. Il tempo del dominio visconteo non sarà calcolato come utile per la prescrizione dei diritti. I crediti degli appaltatori dei dazi saranno rispettati. I possessori di beni nel comune di Salò, trattene le case in essa terra, paghino le imposte nel luogo di loro abitazione. Nella questione vertente fra quei comuni, se la residenza del capitano abbia ad essere in Salò o in Maderno, sarà considerato il comodo generale. Alla domanda che gli uomini di Tignale che fecero atto di ostilità contro Venezia siano dichiarati ribelli e abbiano confiscati i beni, e così pure per tutti gli emigrati dalla Riviera, e nominatamente Giovanni detto Beretta e Marco e fratelli e figli, Bartolomeo di Marchesino de’ Precardi (Picardi?) di Salò, Giannino Petcrcenii di Tremosine, Domenico Nico.'esii (di Nicolò ?) de' Torelli, Massario e figli, Bartolomeo ed Andrea Benvenuti, Bertazzolo di Cappa, Antonio Contri Guercini e Tonolo Peterboni, Pasquetto di Bartolomeo e fratello, Anto-niolo Pelerloni e Albertino e Maffeo, e Manfredo di Guglielmo, tutti di Gargnano; si risponde assentendo, assegnando però a tutti quelli di Tignale otto giorni e agli altri un mese per fare atto di obbedienza. Le multe devolute al duca di Milano sono rimesse ai debitori, non però i debiti verso la comunità e quelli dei tesorieri. Le multe inflitte dai rettori veneti andranno a benefizio della comunità in quanto ciò sia di consuetudine. Se Venezia acquistasse Riva di Trento, i rivieraschi che vi condurranno olio non pagheranno più dei veronesi. I rivieraschi rei di delitti portanti pena di sangue non potranno riparare nel Veronese o nel Vicentino. Si accorda a quegli abitanti di eleggersi un tesoriere che riscuota le imposte dello stato e della comunità, e si determinano gli obblighi dello stesso. Non si accresceranno i dazi sull’olio che i rivieraschi portano a Venezia o in