74 C0MMEM0RIALI, LIBRO XI. 229. — 1426, ind. IV, Agosto 17. — c. 128 (126). — Patente ducale che accorda a Lorenzo Attendoli conte di Cotignola facoltà di arruolare 150 fanti e 250 cavalli oltre le milizie stabilite nel n. 222, ed alle stesse condizioni. Data nel palazzo ducale. 230. — 1426, ind. V, Ottobre 26. — c. 164 (167) t.° — Filippo Maria Anglo duca di Milano, conte di Pavia e d’Angera, signore di Genova nomina suoi procuratori fra’ Filippo de’ Proani maestro della casa di S. Antonio in Milano, il dottore Franchino da Castiglione e Giovanni de’ Corvini di Arezzo, ambi consiglieri ducali, e dà loro facoltà di negoziare e conchiudere qualunque specie di trattato con il duca di Savoia, la signoria di Venezia, il comune di Firenze, con ciascuno di questi separatamente, e coi loro aderenti, alleati e raccomandati (v. n. 232). Fatto in Abbiategrasso. — Testimoni : Francesco del fu Jacopo de’ Barbavari e Maffeo del fu Ambrogio da Muzano, milanesi, segretari del duca, Brunoro figlio del podestà di Milano Maffeo di Gambara ed Andrea di Maffeo Birago, ambi camerlenghi del duca. — Atti Donato de Cisero da Erba figlio del fu Marchisio not. imp. e scrivano del duca. 231. — 1426, ind. IV, Novembre 11. — c. 148 (150). — Giorgio del fu Vulco per se ed in nome di Stefano despoto di Rascia, e Francesco Querini per la veneta Signoria, per togliere ogni ulterior causa di questione, e a maggior dichiarazione del n. 221 stabiliscono d’ accordo i confini del territorio di Scutari con Drivasto descrivendoli particolarmente (vi sono nominati Copernico, Clia vecchia, i due castelli, il lago di Scutari il Drin, il Rioli, Balezo, S. Giovanni, Carpaneto, Castelletto, la cima di Marmaa (Marana), Veschas, i beni di Pietro Spano, il monte Veletsich, gli Otti, Stara, la casa di Benco Otti; il lago apparterrà a Venezia. Determinano egualmente i confini del distretto di Dulcigno (nominando i Poprati, S. Nicolò de la Foza, S. Sergio, Iurovich, S. Elia, Monxuar, S. Vladino (o Vladimiro), S. Maria di Roman, Begazi); quelli di S. Maria di Rolezo (nominandosi Mostenz ; Lastua, Linoberd) ; quelli di Budua coi Pastrovicchi (nominando il fiume Rieka, il monte Predigne). Dichiarano quali Pastrovicchi debbano esser sudditi di Venezia e quali del signor Giorgio. Al metropolita sarà conservata la sua giurisdizione spirituale sulle chiese del suo rito, nei territorii veneti, quale l’aveva al tempo di Giorgio di Strazimir e di Balsa, non potendo però esso mettere igumeni nelle chiese di S. Pietro de la Reda e di S. Michele sotto Dulcigno senza licenza dei rettori veneti ; così i vescovi soggetti a Venezia conservino le vecchie giurisdizioni nei dominii del despoto e del signor Giorgio ; e l’antica giurisdizione conservi pure l’arcivescovo di Antivari. Si stabiliscono i confini del territorio di Cattaro nominando Yas, la chiesa di S. Trifone, la scala di Dubonizza, Villma Yama, Ponesdol, Dre-noviz, Miscvaglava (o Nuscaglava), S. Giorgio, la Porta di Maistori. I confini fra Cattaro e le Danize saranno determinati da probi uomini dei due distretti. Gli abitanti di Cattaro e territorio potranno frequentare i possedimenti del signor Giorgio, e viceversa, gli abitanti di questi quel distretto. Il detto signore potrà condurre e vender sale a Budua come già Giorgio Strazimir. I contraenti si daranno vicende-