DOGE : TOMASO MOCENIGO. 45 sentante di Lorenzo Bragadino andato duca in Candia. Da tal conto il Malatesta apparisce debitore di 28,000 ducati circa. Segue nota che questo conto, compilato da Antonio de Aziali scrivano di Buonagiunta da Fondi collaterale della Signoria, fu concordato col Malatesta da Barbone Morosini e Lorenzo Bragadino, detraendo lo stipendio per le lance di Clavello da Fabriano e di Galeotto (Malatesta ?). 120. — 1422, Settembre 25. — c. 91 (89). — Contenuto (in volgare) del diploma rilasciato da Abu-Nasr-Barasbei o Barsebai sultano d’ Egitto a favore dei negozianti fiorentini, comunicato da Nicolò marchese d’Este (v. n. 121). Trascritto nel registro il 3 Maggio 1423. I detti mercanti potranno trafficare sicuramente in tutti gli stati del sultano, come fu loro concesso mediante due privilegi di esso; quindi condurvi, vendervi e comprarvi merci d’oni specie ; pagheranno dazio solo su quello che vi sbarcheranno : i conti dei dazi si faranno alla partenza dei mercanti. Non saranno forzati a vendere merci, a comprare spezierie, a noleggiare i lor legni. Caricheranno le lor navi quando vogliono. Le navi e merci naufragate sui lidi del sultano sarannno assicurate ai proprietari. Il sultano risponderà per le merci rubate nelle dogane. Nessun ufficiale o suddito del sultano possa impadronirsi delle merci se non per regolare contratto. I contratti fatti coll’intervento di due testimoni sa-racini non si potranno rompere se non coll’ accordo d’ambe le parti. I negozianti non saranno obbligati ad anticipar somme sui dazi loro incombenti. Pagheranno i trasporti e manipolazioni delle merci secondo le tariffe stabilite pei Franchi in genere. Potranno fornirsi di zavorra gratuitamente. Saranno sicuri da ogni offesa per parte di navi del sultano, dei saracini e di altri europei. Ogni nazione (che si truova in Alessandria) risponderà dei danni che i propri connazionali dessero ai fiorentini nei porti del sultano. I fiorentini non risponderanno dei danni dati in mare a sudditi del sultano. Essi potranno aver fondaco in Alessandria e in tutte le altre terre di quel principe ove n’hanno altri europei. Potranno tener peote nei fondachi ; la pigione di questi sarà al caso pagata dalla dogana del sultano. I fiorentini saranno onorati come i consoli delle altre nazioni ; i loro consoli saranno pagati dalla detta dogana. Il signore Melechmora (Malek-el-Omrà) darà aiuto e favore ai consoli fiorentini contro le altre nazioni. I fiorentini e loro consoli avranno libero accesso alle porle del sultano. Le vettovaglie per le navi saranno esenti da dazio. I fiorentini celebreranno liberamente le loro feste. Quelli che morissero negli stati del sultano si seppelliranno nelle chiese cristiane gratuitamente. I loro beni saranno consegnati al console. Il fiorino fiorentino continuerà ad aver corso nei detti stati come in passato e come il ducato veneziano. — Tutto ciò fu chiesto dagli ambasciatori fiorentini. Ordina poi a lo amiraglio di Alessandria di avere per raccomandati i fiorentini e i loro ambasciatori, di far che siano onorati più che i genovesi e i veneziani, di dar loro fondaco. Scritto addi 8 della luna passala, anno de li barinna 825, mese di Sceuguen. V. Amari Michele, Diplomi arabi del li. Archivio fiorentino, pag. 341.