coge: fomaso mocènigo. 17 dimorare, viaggiare e trafficare sicuramente e senza molestie nella città e territorio di Bologna, vendendo le loro merci all’ ingrosso e non al minuto ; si eccettuano i bolognesi fatti cittadini veneti, o i veneziani che posseggano beni nel Bolognese. Bologna terrà aperte e sicure pei veneziani tutte le strade del suo territorio, trattone il caso di guerra ; il canale però e la via fra quella città e Pergola (terra Percole) saranno sempre sicuri e aperti. Il comune bolognese risarcirà i danni dati ai Veneziani da esso o da’ suoi nel suo territorio ; e quelli dati fuori del territorio stesso per suo mandato ; pei danni dati da privati bolognesi a veneti fuori del detto territorio, sarà proceduto contro i danneggianti. È vietato ai bolognesi il far passare come proprie cose o mercanzie di stranieri onde godano le franchigie concesse ai primi. Sarà concesso ai veneziani il viag-giare e trafficare nel mentovato territorio anche senza carte legittimatone, quando diano pegno o malleveria di provvedersene. Le cause civili dei cittadini veneziani saranno giudicate in Bologna sommariamente, e così quelle dei bolognesi in Venezia ; le criminali saranno giudicate entro un mese dalla querela ; se il veneto sarà assolto, 1’ accusatore pagherà il doppio dei danni e spese liquidate. Niun veneto sarà trattenuto o impedito di viaggiare e trafficare nel Bolognese sotto pretesto di non aver provata la propria nazionalità, quando ne offrirà attestati ; in caso contrario Bologna gli compenserà i danni. Niun veneto sarà arrestato nè le sue robe sequestrate nel Bolognese, se non per delitti commessi, o per obbligazione contratta con ¡strumento e in seguito a bando giuridico. Bologna scioglierà ogni società di naviganti che abbia il monopolio nel canale da quella città a Ferrara e al porto di Macagnano, sicché tutti possano navigarvi liberamente, e si stabiliscono i prezzi dei trasporti. Bologna annullerà tutte le rappresaglie concesse contro i veneziani, salvi i diritti dei godenti le medesime, i quali saranno ammessi a far valere le proprie ragioni in Venezia. Quanto sopra non varrà pei banditi da Bologna. I cittadini poi di Bologna potranno venire liberamente e sicuramente a Venezia, vendervi le derrate e merci prodotte nel loro territorio, ed esportarne ogni sorta di mercanzie per la loro città, viaggiando per le vie consuete, non però pel mare (salvo impedimenti, verificati, di guerra, o divieti della Chiesa), e non deviando ; non potranno tuttavia portare a Venezia frumento, vino, legname o sale senza permesso del doge. I detti cittadini, quando non siano stati prima veneziani, potranno comperare e vendere in Venezia all’ ingrosso, salvi i privilegi delle stazioni da S. Marco a Rialto e del fondaco dei Tedeschi. La Signoria veneta terrà libere e sicure le vie commerciali permesse ai bolognesi sul suo territorio. Circa i danni dati da veneziani a’bolognesi si procederà come si è detto per quelli dati dai secondi ai primi. E come è detto di sopra a favore dei veneziani in Bologna, si procederà pure a riguardo dei bolognesi a Venezia nella constatazione della nazionalità, nelle cause civili, nei sequestri ed arresti, nell’ abrogazione delle rappresaglie. Pena alla parte contrafattrice alla presente, 3000 ducati. Fatta nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Petronio Sassoni notaio di Bologna, tre notai ducali già nominati e Bartolomeo Lombardi di Bologna. — Atti Cristoforo de Zeno, not. imp. e scriv. due. COMMEMOKIALl, TOMO IV, 3