62 COMMEMORI ALI, LIBRO XI. 180. — 1424, (1425), ind. Ili, Gennaio 15. — c. 134 (132). — Fantino Dandolo, in forza dell’articolo della convenzione n. 176 che attribuiva al risarcimento dei danni in quella accennati il terzo delle imposte pagate dai veneziani nei regi stati, nomina esattore del terzo stesso Pietro di Bianco Delfino veneziano residente in Valenza, dandogli in nome della Signoria veneta le necessarie facoltà per la città e pel regno di Valenza; e ciò verso la provvisione che sarà stabilita dalla Signoria. Data a Saragozza. Seguono annotazioni che simile mandato fn rilasciato a Berengario Servent per Barcellona, Tortosa, la Catalogna e il regno di Maiorca ; e che i due esattori ebbero pure corrispondenti patenti regie. 18!. — 1424, Febbraio 1 (m. v.). —c. 101 (99). — Annotazione come al n, 139 a favore di Bartolomeo Zancarino per 150 caratelli in 4 viaggi. 182. — 1424, Febbraio 17 (m. v.). — c. 101 (99), — Simile a favore di Gasparino da Riva per 100 caratelli in due viaggi. 183. — 1425, Marzo 17. — c. 101 (99). — Simile al nome di Suitico da Pola, per 200 caratelli in tre viaggi. 184. — 1425, ind. Ili, Marzo 26. — c. 124 (123) t.° — Istrumento della condotta di Francesco de’ Visconti detto Carmagnola, conte di Castelnuovo ai servigi di Venezia. Servirà con lance 300, 200 delle quali da condursi tosto, col soldo delle altre sue genti. Avrà provvigione di 500 due. il mese per se, tenendo da 80 a 100 cavalli, a cominciare dal 1 Aprile. Avrà 60 due. per lancia di prestanza, da scontarsi a 4 al mese (per le dette 200). Riceverà pure 2000 due. a prestito sulla sua paga. La condotta durerà un anno, ed un altr’ anno di rispetto ad arbitrio della Signoria, il licenziamento con preavviso di un mese. Il conte avrà giurisdizione civile nelle vertenze fra’ suoi soldati: la criminale è riservata ai rettori veneti. Seguono alcune norme per l’iscrizione dei militi e dei paggi, per le mostre mensili, per la cancellazione dei mìliti e dei cavalli, per la loro sostituzione, e per le loro assenze con permesso, I soldati alloggiati nelle terre possano andare a diporto senza bulleUino; essi non vi saranno tenuti a farla guardia, se non in caso di necessità; pagheranno l’affitto degli alloggiamenti ai privati. Circa i prigionieri fatti in guerra si osserverà come è detto nelle altre condotte. E seguono altri articoli comuni colle medesime. Fatto in Venezia. — Sottoscritto Ambrogio de’ Tignosi cancelliere del conte. 185. — 1425, ind. Ili, Marzo 26. — c. 125 (123). — Condotta di Rainieri di Monte Ubiano da Perugia ai servigi di Venezia con 60 lance. Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande e tre notai ducali. — Sottoscritto da Rainieri suddetto.