doge : Francesco foscaui. 173 fletto in proposito di Siena. Il signor di Piombino non potrà farsi aderente del duca di Milano, di Lucca, di Siena, di Genova, in pregiudizio di Firenze; bensì di quest’ ultima, ma non in pregiudizio del Visconti. Il Campofregoso resterà neutrale, cioè non potrà farsi aderente di alcuno dei nominati. Il duca di Milano non potrà immischiarsi nelle cose di Toscana, mantenendo Firenze la pace, ed egualmente questa nelle cose di Lombardia e di Genova rispetto al duca. Pon-tremoli e il suo territorio al di qua e al di là della Magra, già dei Fieschi e dei Campofregoso, resteranno al duca. Sarà concessa piena ammistia agli abitanti dei luoghi che pel presente verranno restituiti. Non venendo falle in tempo le prescritte restituzioai, gli aventivi diritto potranno usare ogni mezzo per conseguirle. Niuna delle parti potrà attentare alla tranquillità e sicurezza dei comuni di Siena e di Lucca, del signor di Piombino e del Campofregoso ; se il facesse, gli altri contraenti potranno ridurlo al dovere. Luigi del Verme e tutti gli altri condottieri, capitani, sudditi ed aderenti di Venezia godranno tranquillamente dei beni che possedevano nei domini del duca dopo la pace di Ferrara del 1428, esportandone i frutti, non comprendendosi in ciò i beni dei ribelli dichiarati tali avanti la guerra, nè di quelli che durante la guerra passarono da una parte all’altra. Simile condizione è fatta a Franchino da Castiglione e Giovanni di Arezzo, consiglieri del duca, e a tutti i condottieri, sudditi ed aderenti di esso pei beni che possedojio negli stati di Venezia. Tutti i prigionieri di guerra saranno posti in libertà, riservato al giudizio degli arbitri il pronunciare, entro 20 giorni, sulle condizioni. Entro 6 giorni in Lombardia, entro 12 in Toscana ed éntro 10 nel Monferrato cesseranno tutte le ostilità, obbligati tutti a restituire ciò che prendessero da oggi ai detti termini. Entro due mesi le parti faranno conoscere agli arbitri i .•ispettivi raccomandati ed aderenti, i quali dovranno ratificare la presente per goderne i vantaggi. Il 20 Maggio la presente sarà pubblicata nelle principali città delle parti, le quali approveranno entro 3 e la ratificheranno entro 20 giorni, riservato agli arbitri il chiarirne le dubbie interpretazioni. Pena alla parte inosservante, quella stabilita nel compromesso. Fatta e promulgata in Ferrara, in casa di Nicolò Bergamini. — Testimoni come nel n. 182. — Atli come nel n. 182. — Scritto da Lodovico Casella del fu Antonio de’ Caselli not. imp. di Ferrara (v. n. 184). 184. — 1433, ind. XI, Aprile 29. — c. 113 (116). — I giudici arbitri nominati nel n. 183 aggiungono a quella sentenza : Doversi ritenere per intiero ed eseguire l’articolo relativo a Luigi del Verme e agli altri dipendanti da Venezia, e a Franchino da Castiglione e agli altri dipendenti dal duca di Milano, circa il tranquillo godimento dei loro beni, eccettuati i ribelli e i transfughi. Doversi liberare senz’ altro tutti i prigionieri e i loro ostaggi e fideiussori, e nominata-mente Barnaba Adorno; si eccettuano Pietro e Giovanni Marcello, con un servitore d’ esso Pietro, Teramo Adorno e Nicoloso Fieschi. Le parti dovranno rinunziare a tutte le pretese esposte nelle petizioni agli arbitri e non risolte da questi. I beni di Gentilino Suardi posti in Bariate e Morengo siano e rimangano della Signoria veneta (v. n. 187).