106 GOMMEMORIALI, LIBRO III. 592. — 1341, Luglio 15. — c. 233 e 233 t.° (241 e 241 t.°). — Parti approvate dal Senato e dalla Quarantia sopra proposta di una giunta di savi, in lite vertente fra Zara e Pago. Lagnatisi i procuratori del comune di Zara che quei di Pago abbiano eretto un fortilizio, si risponde spettare al governo di Venezia il giudicare e provvedere in argomento. In seguito ad informazioni date da Giovanni Morosini e Pietro Bragadino, si dichiara che al comitato di Pago appartenente al comune di Zara spettano 16 saline, ed al comune di Pago i luoghi di Collana e Prutina. Certa frascata da costruirsi nel palazzo di residenza del conte in Pago, che appartiene al comune di Zara, sia fatta a spese di quest’ ultimo. Il furto perpetrato in Pago si castighi con multa di 25 perperi, metà al conte e metà al danneggiato, al quale si restituisca la cosa involata. Mancando le prove, ed essendovi convinzione nel conte e nei due giudici, 1’ accusato potrà essere tormentato. Il conte a Zara decida in caso di discrepanza. I furti commessi fuori di Pago, provati da due o più testimoni, si puniscano con 5 perperi di multa. Il resto come sopra. II furto di un bove in Pago, provato che sia, abbia pena di 5 perperi a favore del conte, e di 8 pel danneggiato. Prescrizioni circa la precedenza dei testimoni. V. Liubió, op. cit., Il, 105. 593. — (1341), Luglio 22. — c. 226 (234). — Parte come al n. 586. Quelli di Pago vadano a Zara se sono citati con bollette ; ma i vecchi, i malati e le donne possano farsi rappresentare nelle cause civili da procuratori. Il pagense citato a Zara sia sentito entro tre giorni dal suo arrivo ; dopo, venga indennizzato con due soldi al giorno, e possa ripatriare senza esser più richiamato per tre mesi. V. Ibid., 95. 594. — (1341), Luglio 28. — c. 226 (234). — Parti come al n. 586. Il conte a Zara giudichi le appellazioni contro le sentenze di quello di Pago secondo le consuetudini dell’ isola ; in mancanza di queste, il consiglio di Pago stabilisca il principio di diritto secondo il quale i giudici di Zara pronunzieranno. Il conte in Arbe s’informi da persone degne di fede per conoscere chi abbia diritto all’ elezione degli ufficiali di Pago. V. Ibid. 595. — (1341), Agosto 7. — c. 226 t.° e 227 (234 t.° e 235). — Parti come al n. 586. Il conte in Pago non dia occasione a quei cittadini di lagnarsi delle convocazioni dell’ arengo o consiglio. Gli assolti da accuse criminali non paghino ammenda ; i condannati paghino le pene anche se gli offesi ritirano le querele. Aderendo le parti, il conte in Pago annulli il processo da lui instituito contro ecclesiastici.