210 COMMEMORALI, LIBRO V. t r fiorini 26,666 2/3, 1' altra che dà facoltà a Michele vescovo di Barcellona di esigere 8000 fiorini, che mostratele al Buono, questi rispose non avere dal Contarmi ordine di pagare più dei 18,000 fiorini. Su ciò il de Riba protesta per infrazione dei trattati, e il Buono respinge la protesta, dovendo il danaro essere consegnato al Contarmi. Fatto in Avignone. — Testimoni: Guglielmo Guasch, Michele di Martino, Bonifacio di Lorenzo canonico di S. Michele di Trino nel Vercellese, Berengario Croati rettore delle chiese di Montescliino (?) e Montblanch nella diocesi di Tarra-gona. — Atti come il n. 7 (v. n. 18). 14. — (1353), ind. VI, Agosto 12. — c. 3 (1) t.° — Il duca d’ Atene, conte di Brienne e di Lecce, rispondendo a lettere del doge ed a quanto avevagli esposto lo scrivano ducale Matteo, inviatogli da Venezia, circa rappresaglie concesse dal re di Napoli a Pandono Sarcai, dice d’ aver parlato favorevolmente a quel sovrano, il quale rispose come riferirà Matteo suddetto. Per parte sua, il duca tratterà sempre bene nelle proprie terre i veneziani. Data a Napoli (v. n. 11). 15. — 1353, Agosto 12. — c. 7 (5). — Annotazione. Due fratelli gemelli di Primiero nella diocesi di Feltre vennero dopo la morte del padre a stabilirsi a Venezia. Morti essi pure, i loro figli ottenero dai giudici del procuratore sentenza per la cessazione della fraterna comunanza di beni. Gli auditori volevano cassato tale giudizio, ma la Signoria decretò non doversi in questo caso seguire le leggi venete, bensì quelle del luogo ove era morto il padre dei detti gemelli, e confermò il pronunziato dei giudici del procuratore. 16. — 1353, Agosto 20. — c. 7 (5). — Annotazione. Uguccione balestriere lasciò in testamento ai suoi nipoti Jacobello, Francesco, Maria ed Antonia un fondo da godere in parti eguali, ciascuna delle quali doveva passare nei successori di chi 1’ aveva usufruita. Tutti i suddetti legatari, meno Maria, premorirono al testatore, avendo Jacobello lasciato un figlio. I giudici del Forestiere aggiudicarono alla Maria il possesso indiviso del fondo. Il consiglio dei XL annullò tale decisione, ritenendo che il figlio di Jacobello vi avesse diritto e come sostituito al padre e come congiunto del proprietario dell’ immobile. 17. — 1353, ind. VI, Agosto 31. — c. 9 (7). — Deliberazione presa da Giovanni Boniolo primicerio e da Marco Pagano, Giovanni Loredano, Giovanni Sagredo. Nicolò Benedetto, Angelo Longo e Francesco de’ Recovrati cappellani, costituenti il capitolo di S. Marco. In obbedienza all’ allegato, decretano all’ unanimità che i membri d’ esso capitolo e i sacerdoti inservienti la chiesa ducale non possano intitolarsi nè canonici, nè prebendati, ma cappellani. Allegato: s. d., (1353). — Ducale statutaria. Affermati i diritti del doge sulla basilica di S. Marco, si lamenta che i preti addettivi si facciano chiamare canonici. È riassunta la storia del tempio e di quanto per esso fecero i dogi Giustiniano e Giovanni Partecipazio, Pietro Orseolo, Pietro Candiano, Domenico Contarmi, Tri-