108 COMMEMORIGLI, LIBRO III. 602. — (1341), Novembre 8. — c. 227 (235). — Parte come al n. 586. I soli notai di Zara possano fare istrumenti in Pago ; i testamenti possano essere rogati dallo scrivano di Pago ; fuor dall’ isola ogni notaio possa esercitare il suo ufficio a favore degl’ isolani. V. Liubió, op. cit, II, 97. 603. — (1342), Giugno 11. — c. 227 (235) t.° — Parti come al n. 586. Si ordina al conte a Nona di verificar sui luoghi se Yolcigna di Miche de’ Matafari essendo conte a Pago abbia costruito saline su terreno comunale ; ciò risultando, rimova 1’ occupazione indebita ed informi. I rettori di Pago vietino l’introduzione di animali malsani nell' isola, e puniscano i contravventori secondo le consuetudini. II conte a Nona riferisca se consti avere i zaratini diritto di esportare da Pago animali senza pagar dazio, oppure se sussista la negativa dei pagensi ; il conte a Pago ponga all’ asta quel dazio delle beccherie. V. Ibid., 97. 604. — 1342, Giugno 13. — c. 234 t.° e 235 (242 t.° e 243). — Parti come al n. 592. Visto il risultato degli incarichi dati al conte in Arbe (n. 596) e sentite le parti, si condanna il comune di Pago a pagare 1. 659, s. 9., d. l i di picc. a quello di Zara. Visto poi che Zara doveva a Pago lire 615, s. 7, d. 6, pei dazi delle beccherie, pescherie, forni ecc., si decide che questo paghi a quello la differenza e sieno pareggiati. I pagensi non possano impor dazio sul sale prodotto nella loro isola. V. Jbid., 108. 605. — (1342), Giugno 27. — c. 235 (243). — Parte come al n. 592. I savi studino meglio la questione del dazio sul sale prodotto in Pago. V. Ibid., 109. 606. — (1342), Agosto 19. — c. 228 (236). — Due proposte '(una di Francesco Contarmi) di parti relative all’ elezione degli ufficiali di Pago. Non approvate. V. Ibid.. 98. 607. — (1312), Agosto 19. — c. 227 t.° e 228 (235 t.° e 236). — Parti come al n. 586. Niun pagense possa esercitare ufficio publico in patria per più d’ un anno, nè possa essere rieletto nella stessa carica per un tempo eguale a quello in cui la esercitò ; solo i sensali sono inamovibili, salvi i casi di abuso. I soli cittadini possono esercitare uffizi publici in Pago, od esser ivi sensali. I camerlenghi custodiscano 1’ erario del comune, del quale non si possa disporre se non vi concorre il consenso del conte, dei giudici e del consiglio a maggioranza di voti. Nei processi di furto si proceda senza termini.