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DOGE: FRANCESCO DANDOLO.	31
     175.	(1329), Ottobre 27. — c. 64 (70). — Lodovico Gonzaga vicario imperiale in Mantova risponde a lettere del doge : aver concesso diritto di rappresaglia contro i cittadini di Reggio ad un mantovano lor creditore ; avere quest’ ultimo fatto sequestrare merci appartenenti ad uno d* essi cittadini ad insaputa dello scrivente, che, appena ricevute le lettere ducali, fece annullare l’atto in obbedienza ai trattati.
     Data a Mantova.
     176.	— s. d., (1329, Dicembre). — c. 64 (70) t.° — Conte Nicolò de Ganza Pe-troti, conte Teodoro de Licuda, conte Protatimeno Micali de Malagati (o Malagari) e Xenophos, tutti di Àvalona, scrivono al doge scusandosi di non aver risposto prima alle sue lettere in causa dell’ affrettata partenza della flotta veneta. Si giustificano dei lagni fatti contro di loro da Baliano Contarmi per pretese spogliazioni a suo danno ; dicono che costui, con Iacopo Contarmi e con Pietro Moro, sequestrò cose loro in mano di Roberto Muzo. Conchiudono : essersi accordati con Dardi Contarmi nipote di Iacopo, e pregare che il detto Dardi sia mandato in Avalona per sottomettere la questione al capitano della flotta veneta. (L’ originale fu scritto in greco, nel Commemoriale se ne legge la versione latina).
     177.	— 1329, ind. XII. — c. 43 (49) t.° — Commissione data dal legato apostolico in Romagna e dal comune di Bologna ad un loro inviato a Venezia. Esposti lungamente i diritti della S. Sede in Romagna, si prova essere irrite e contrarie ai diritti stessi ed a quelli di Bologna le convenzioni stipulate da Venezia con Ostasio da Polenta e colle città di Ravenna e Cervia per l’esportazione del sale da quest’ ultima. Chieda perciò l’inviato che quei patti siano annullati, e rinnovati con esso legato, e che sia dato a Bologna certo sale ad essa spettante. Offra di sottoporre a giudizio d’ arbitri le questioni fra Venezia e Bologna, relative ad infrazioni di trattati commerciali per parte di quest’ ultima. Preghi sia concesso ai figli di Romeo Pepoli di procedere giudizialmente in Venezia contro cittadini di questa, dichiarando i Pepoli sciolti dall’ interdetto che altra volta impediva la procedura.
     178.	— s. d., (1329). — c. 51 (57) t.° — Risposta del doge ad ambasciatore di Alberto e Martino della Scala. Si lagna dei danni recati dai sudditi degli Scaligeri ai beni di Rizzardo, Gerardo e Biachino da Camino nel tenere di Motta ; prova che questi ultimi sono indipendenti dal comune di Treviso ; chiede compenso pei detti danni, e cessazione di ogni novità da parte dei sudditi dei della Scala contro i territori soggetti a Venezia (v. n. 183).
   V. Minotto, Doc. ad Belunum ecc., II, 23.
     179.	— 1329, ind. XIII, Gennaio 23 (m. v.). — c. 59 (65). — Domenico Guelfo e Rigo di ser Malgarito rappresentanti del comune e di Andrea Magno podestà d’ Umago (procura in atti di Nicolò di Giovanni de’ Gandolfini di detto luogo) confessano di aver ricevuto da Giovanni della Fontana, Micheletto Michele e Nicolò Caravello ufficiali al frumento, lire 2200 di piccoli a prestito, pel solo scopo di coni-