H4 COMMEMORIGLI, LIBRO IV. 3. — s. d., (1334). — c. 147 (152) t.° — Convenzione stipulata da Berto Barbaro e Bianco Buono, ufficiali al sale di mare, con Nicolò Sutil procuratore di Giovanni Garoso conte e del comune di Pola (la procura in data 3 Gennaio 1334). Si osserverà per 10 anni quanto è stabilito nella cedola spedita dalla Signoria al conte, cioè: il sale prodotto in quel distretto, eguale al campione determinato, sarà mandato ogn’ anno a Venezia, franco di porto su navi venete, a lire 10 1/2 di piccoli il centinaio. I venditori del sale saranno esenti da dazi in Pola, i cui abitanti potranno vendere a piacere il sale rosso e greggio, non però portarlo oltre il Leme, e sempre con licenza del conte che la accorderà dietro semplice dimanda (v. n. 424). 4. — 1336, ind. V, Settembre 11. — c. 5 (2). — Sentenza con cui il doge Francesco Dandolo, e Giovanni Giorgio, Marino Landò e Pietro Faliero, giudici del-VEsaminatore, decretano spettare a Marinuccia vedova di Ungarello Natale alcuni beni nel tenere di Cavarzere e Torre delle Bebbe, compreso il Foresto, fra 1* Adige e il Brenta (v. n. 407 del libro II), posseduto in comune con Bonacato di Biccobono degli Albarisani chirurgo e Iacopo Dondi da Padova medico, ambi di Chioggia. Fatta in Bialto. — Atti Nicolò pievano di S. Canciano e cancelliere ducale. — Nel documento sono inoltre nominati : Matteo Villenzone, Giovanni Pera, Nicolò da Pola ministeriale, Zaccaria da S. Agnese, Bertaldo banditore e Pietro Landò (v. n. 13). 5. — 1337, Maggio 21. — c. 161 (166) t.° — Parte del Senato che proibisce la vendita di vino nelle furatole (spacci di cibi preparati), sotto pena di un mese di carcere e di 40 s. di gr. L’esecuzione è demandata ai giustizieri vecchi e nuovi, ai signori di notte, ai capi sestiere e ai capi delle poste (v. n. 6). 6. — 1337, Maggio 24. — c. 161 (166) t.° — Parte del Senato che proibisce la vendita al minuto del vino sui navigli, eccetto se sia in piccola quantità per mostra. Vieta ai bassi uffìziali dei magistrati di ber vino sui navigli sotto pena di perdita dell’ impiego e di s. 100. Accorda poi che tutti possano comprarne per uso di casa in quantità maggiore d’ una quarta, col permesso dei giustizieri. L’ esecuzione è demandata ai magistrati nominati nel n. 5. 7. — 1339, ind. VII, Marzo. — c. 14 (11). — Elenco dei partigiani di Iaco-puccio del fu Sigonfredo di Arzignano, cittadini e territoriali di Vicenza, i quali, giusta la pace conclusa fra Venezia e gli Scaligeri, dovevano essere assolti da ogni pena e rimessi in possesso dei loro beni. È offerto da Tamagnino da Meledo,' nuncio di Iacopuccio, a Vettore de’Raimondi vicario degli .Scaligeri in Vicenza, presenti Spinetta Malaspina (marchese), Antonio di Tempo giudice e Francesco di Rugolino. I nominati sono : I fratelli di Iacopuccio suddetto, Francesco e fratelli del fu Alberto Malacapella, Gigliolo del fu Rosso di Arzignano, Bartolameo del fu Galvano dalla Volpe, Antonio, Iacopino e Gualdinello de Colzade (da Colzè?), Tamagnino ed Antonio del fu Gerardino da Meledo, Sigonfredo del fu Gualdinello dei Bis,sari, Francesco suo figlio, Gualdinello e Giovanni del fu Enrico de’Bissari, la-