DOGE: FRANCESCO DANDOLO. 51 301. — 1333, ind. I, Luglio 9. — e. 94 (100). — Patente ducale che dichiara cittadino veneto Abba figlio di David ebreo di Negroponte. Data come il n. 300 (v. n. 485). 302. — 1333, ind. I, Luglio 22. — c. 94 (100) t.° — Costituto di Matteo Creda testimonio in causa criminale. Narra che partito da Murano con sua barca portante quattro mercanti e loro merci, alle foci del Tagliamento fu assalito da Tofalo, Daniele e Rosso che uccisero i mercanti e lo costrinsero a veleggiare verso Ancona, ove, scaricate le merci, fu lasciato libero con ordine di tornare colla barca a Venezia. Crede che quei tristi avessero intenzione di recarsi a Napoli e quindi in Romania. Segue nota di costituto, simile al precedente, di Matteo da Trieste famiglio del Creda. 303. — 1333, Luglio 27. — c. 52 (58). — Iacopo II re di Maiorca al doge. Avendogli F oratore veneto Francesco Rembo chiesto giustizia contro il domicello Pietro Tornamira per piraterie contro i veneziani, egli affidò F affare al suo luogo-tenente in quell’ isola Arnaldo Mendgni. Pronunziata da costui la sentenza, esso re ne aveva ordinato 1’ esecuzione col decreto n. 299 che manda in copia. Finisce dichiarando di volere che i veneziani siano indennizzati. Data a Parigi (VI hai. Aug.). 304. — (1333), Agosto 27. — c. 95 (101) t.° — Marsilio da Carrara ufficiale alla mercanzia in Brescia e quel comune al Doge. In seguito alia risposta data da Venezia a Bresciano di Calcaria giurisperito ed a Lanfranco di Cazzago mercante, oratori del detto comune, questo è disposto a far osservare i patti conchiusi relativi ai compensi da darsi ai veneziani Francesco Bellausello e Giovanni Dalisma-no. Fu provvisto all’ uopo; voglia il doge far publicare tali disposizioni. Data a Brescia (v. n. 51 del libro I, e n. 305). 305. — (1333), Settembre 4. — c. 95 (101) t.° — Proclama col quale si annunzia che, in forza di convenzione stipulata col comune di Brescia per togliere le rappresaglie ed indennizzare i sudditi veneziani, fu stabilito che, fino alla completa soddisfazione di questi, il sale e le merci esportate da Venezia per Brescia, quelle importate a Venezia da bresciani o dal bresciano, e gli oggetti preziosi e il danaro nei cambi per Brescia, saranno sottoposti a dazi che si determinano : che 1’ esecuzione di tal provvedimento è affidata in Venezia agli uffiziali della tavola dei lombardi e in Brescia ad appositi funzionari ; le frodi saranno punite con multa del 50 per cento (v. n. 304). Publicato in Rialto dal banditore Leonardo. 306. — (1333), Settembre 10. — c. 96 (102). — Proclama con cui si proibisce di esportare sale da Venezia per la via del Po con destinazione pel mantovano, sotto pena di lire 50 per centinaio di sale ; si vieta a tutti i mantovani di venire e