Doge: GIOVANNI DELFINO. 299 114. — 1359, ind. XII, Aprile 5. — c. 35 t.° — Il doge a Carlo primogenito del re di Francia. A proposito della lettera n. 92, comunica al principe quella riportata al n. 121, onde gli sian note le ragioni di Venezia. Nominò persone per difendere in Francia i suoi diritti e per dimostrare che i veneziani non sono ladri nè pirati. Data nel palazzo ducale di Venezia. 115. — (1359), Aprile 11. — c. 13. — Annotazione come al n. 79 per Ottonello del fu Zaccaria di Verona. 116. — 1359, ind. XII, Aprile 13. — c. 42 t.° — Napoleone de’ Pontiroli paga, in forza dell’ atto n. 96, fiorini d’ oro 4000 a Pietro de’ Termini, il quale ne rilascia piena quitanza, consegnando al primo : una copia del testamento di Bartolomeo Al-besa autenticata, per ordine di Raimondo Guai regio bali in Maiorca, da Stefano de Palatio, Guglielmo de Prato e Pietro de Cumba (o Tuinba) notai di Maiorca ; una del-1’ atto con cui Giacinta Albesa ebbe la tutela di Guglielmo, Antonio ed Andrea figli di Bartolameo suddetto ; due copie delle procure di Giovanni de Liaga della diocesi di Tortosa e di Berengario Gassoni al de Termini; la ratifica per parte della nominata donna della convenzione n. 97 e la sua rinuncia ad ogni ulteriore pretesa ; più il certificato riferito al n. 47 e l’istrumento n. 96. che restò annullato. Fatto in Avignone nella bottega di Ligone di Michele da Civitavecchia. — Testimoni : Nicolò Donati, Raimondo del fu Abizo degli Abati, ed Angelo Peruzzi, fiorentini. — Atti Francesco del fu Tano Gualterone di Firenze not. ap. ed imp. 117. — 1359, ind. XII, Aprile 13. — c. 62 t.° — Istrumento-convenzione, in cui si dichiara che, avendo Giorgio de Borzano da Reggio procuratore di Bernabò Visconti e del comune di Milano (v. n. 93 e 104) chiesto al doge 1’ osservanza del trattato 30 Agosto 1317 per la fornitura del sale a Milano, nè volendo il principe assentirvi; il detto procuratore e Nicolò Giustiniani, pel comune di Venezia, pattuiscono quanto segue : I contraenti rinunziano ad ogni vicendevole pretesa derivante da antichi trattati in materia di sale. Milano ed il Visconti non ammetteranno nei propri distretti che il sale fornito da Venezia, e il Visconti procurerà che lo stesso facciano le altre sue terre e città, Lodi, Parma, Cremona, Brescia, Bergamo, Son-cino e Crema, eccetto il sale che si produce in Parma, e ciò per tre anni dal 1 Maggio. Milano e il Visconti acquisteranno almeno 4000 moggia di sale all’ anno a ducati d’ oro 13 Va il Moggio. Il procuratore del Visconti ratifica il n. 93, e sta mallevadore che Venezia non sarà molestata pel trattato 1317. Fatto in Venezia nella sacristia della chiesa di S. Marco. — Testimoni: Lorenzo del fu Pietro Bragadino, Lorenzo di Marco Bembo, Martino del fu Pietro Mo-rosini, Marcolo e Cristoforo del fu Francesco Resta, ed i milanesi: Andoardo del fu Enrico de’ Turadi (o Curadi) giurisperito, Tibaldo del fu Pagano de Canova e Passaguerra del fu Alamannino Alamanni. — Atti Pietro del fu Iacopino notaio imperiale e scrivano ducale. 118. — (1359), Aprile, 25. — c. 60. — Il cardinale vescovo di Sabina legato