162 COMMEMORIGLI, LIBRO IV. mento precedente, in atti di Raffaino de’ Caresini scrivano dei plenipotenziari veneti (v. n. 237). V. Monurn. Hung. hist. a. e., Il, 312. 237. — 1348, ind. I, Agosto 8. — c. 120 (116-124). — Ducale che attesta: essere stata data facoltà allo scrivano ducale Nicolò de’ Lamberti, per ciò creato procuratore del comune di Venezia, di ricevere da Lodovico re d’Ungheria la ratifica della convenzione riferita al n. 235 e il relativo giuramento. Data come il n. 234 (v. n. 272). V. Liubió, op. cit., Ili, 99. Mon. Hung. hist. a. e., II, 313. 238. — (1348), Agosto 10. — c. 120 (116-124). — Luchino Visconti signore di Milano risponde al doge, che aveva chiesto fossero osservati i trattati a favore dei negozianti veneti che transitavano pel Milanese. Venezia non si mostra molto ligia ai patti che favoriscono i milanesi ne’ suoi territori, giacché certi agenti dello scrivente furono tassati di 100 fiorini d'oro senza ragione; in vista di tal fatto, egli non si crede più tenuto all’ osservanza dei trattati stessi. Data a Milano. 239. — 1348, ind. I, Agosto 15. — c. 156 (161) t.° — Trattato stipulato da Zalapi Hitirbequi figlio di Amurat (Amirati) Mahabut Mahamutbeth Aitini signore di Altoluogo, con Dragonetto de Gaudissa (di Jojeuse?), procuratore di Francesco arcivescovo di Candia legato apostolico in Romania e di Diodato di Gozon gran maestro di Rodi. Il detto signore dichiara di spedire suoi ambasciatori al papa, e giura di osservare i seguenti patti fino al loro ritorno : Gli alleati cristiani avranno la metà del comerclum di Altoluogo e di tutti i territori di Zalapi. I cristiàni di Smirne saranno ben trattati. Entro un mese egli farà tirare in terra tutte le sue navi e bruciarle, se così piacerà al papa- Nessun turco eserciterà piraterie contro i cristiani, e i contravventori saranno puniti e i danni risarciti. I pirati danneggianti cristiani non troveranno ricetto o soccorso nelle terre di Zalapi, il quale ne caccerà anche i legni dei turchi, anzi consegnerà le galee di questi e d’ altri che perseguitate dall’ armata della santa lega riparassero nei di lui porti. I sudditi di Zalapi daranno ogni sorta d’ aiuto alle navi cristiane naufragate, guarentendone la proprietà. Il vescovo di Smirne potrà officiare le chiese di quella città ; avrà terre, stipendio, e genti per guardia. Cosi pure il vescovo di Efeso. I sudditi di Zalapi pagheranno i loro debiti verso i cristiani. I mercanti cristiani saranno protetti. Non saranno aumentate le imposte. I veneziani, cipriotti e rodiesi avranno proprio console nelle terre del detto signore, con giurisdizione sui rispettivi concittadini. Le galee della santa lega avranno libera pratica nei porti di Zalapi. Conferma altro trattato con Rodi. Gli schiavi fuggiti ai cristiani saranno restituiti o compensati (v. n. 260 e 297). Atti Giorgio Caloquiri notaio. 240. — 1348, ind. I, Settembre 8. — c. 135 (140). — Istrumento in cui si attesta: avere Nicolò Morosini vescovo di Castello ordinato a Franceschino de’ Bar-