DOGE: FRANCESCO DANDOLO.
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     Fatto in Nona essendovi vescovo Giovanni Veniero. — Testimoni : Miligosto di Stefano giudice, Salvegosto di Stefano, Iacopo di Natale e Nicolò di Giorgio tutti di Nona. — Atti Quirino arcidiacono di Nona e cancelliere di quel comune.
      V. Liubic, op. cit., I, 398.
    288.	— (1333), Gennaio 20. — c. Ili (117). — Annotazione come al n. 03 per mastro Francesco dalle candele.
    289.	— 1332, Febbraio 8 (m. v.). — c. 107 (113) t.° — Due annotazioni come al n. 281 per Aplaserio del fu Giacomo di Montalbano distretto di Treviso, e per Bonagiunta Guidi del fu Guido da Firenze.
     290.	— 1333, ind. I, Febbraio 26 (m. v.). — c. 89 (95) t.° — Il doge e Costantino Loredano primicerio della chiesa di S. Marco rappresentante il capitolo della stessa, dichiarano di volere che nell’ elezione e conferma del nuovo custode di quella basilica siano osservate le norme prescritte nella decisione riferita al n. 331 del libro II (che si riporta).
     Fatto nella sala capitolare della detta chiesa. — Testimoni : prete Filippo Tasso di S. Severo, Dino di Pellegrino cavaliere del doge, mastro Gerardino cantore in s. Marco. — Atti Bonincontro del fu Nicolò Bove.
    291.	— 1333, Marzo 1. — c. 93 (99). — Marco da Fano è costituito davanti al doge ed ai consiglieri. Geloso della fama di suo cognato Nicolò Buono, nominato da Bartolameo de Mes suo esecutore testamentario unitamente a certa Fioretta di S. Nicolò dei Mendicoli, donna di perduta fama, amanza del de Mes e in voce di fattucchiera, fece varie pratiche colla stessa e coll' inquisitore all’ e-resia per ridurla a penitenza ; particolareggia i patti e conchiude che la donna esborsò 110 ducati in ammenda de’ suoi falli, e che quella somma fu impiegata in opere pie. — Ciò a giustificazione del detto Marco accusato di aver estorto danari alla donna.
    292.	— 1332, (sic, 1333), ind. I, Marzo 5 (1) — c. 91 (97). — Simone Putii de Ducatu giudice della città di Catania e Bartolameo di Augusta notaio, attestano che Rizzardo de Mari procuratore di re Federico III di Sicilia e Iacopo del fu Giovanni procuratore del comune di Venezia stipularono a nome dei rispettivi mandanti la seguente convenzione. Si stabilisce 1’ osservanza dell’ accordo 4 Luglio 1325 (v. lib. II, n. 431) e che il pagamento delle on. 4891, t. 8, gr. 6, da farsi dal re cominci col 1.° del venturo Aprile. Che i danni recati dai siciliani ai veneti dopo il detto accordo siano risarciti col permettere al comune di Venezia 1’ esportazione dalla Sicilia di 4000 some di grano all’ anno, esenti dal dazio eh 4 tari per soma fino a che da tal esenzione risulti la somma di fiorini 6000 ; le parti rinunziano ad ogni ulteriore pretesa di compensi, Venezia però riserva i diritti di Pietro Pisani per la perdita d’una sua nave; i pirati siciliani prigioni in Venezia saranno liberati; c cosi
 COMMEMORULI, TOMO li.	7