DOGI : BARTOLAMEO GRADENIGO — ANDREA DANDOLO. 109 I furti commessi in Pago da terrazzani siano puniti come decretò il Senato ; per quelli commessi fuori dell’ isola, si faccia giustizia al danneggiato come se vi fosse cittadino. Nelle liti fra pagensi discusse davanti al conte a Zara, le parti potranno farsi rappresentare da procuratori. La curia di Zara non possa citare cittadini di Pago ad istanza di donne. Essendo portate ai rettori di Pago questioni non contemplate negli statuti, o allegando le parti consuetudini non contenute in quelli, il conte ed i giudici chiedano al consiglio il suo parere, e giudichino in conformità. Nel convocare il consiglio, il conte in Pago si attenga strettamente alle prescrizioni già date dal Senato. v. Liubió, o'p. cit.,- II, 99. 608. — 1312, Settembre 3. — c. 235 (243). — Parte come al n. 592. Quelli di Pago non possano impor dazi sul sale prodotto nell’ isola. Ciò dietro informazioni date da Marco Giustiniani procuratore, da Nifcolò Faliero e Fresco Querini. V. Ibid., 109. 609. — (1342), Settembre 11. — c. 229 (237). — Parte come al n. 580. Si commette di nuovo al conte in Arbe (v. n. 594) di chiarire la questione dell’ elezione degli ufficiali di Pago. v. Ibid., 101. 610. — (1343), Ottobre 4. — c. 229 t.° e 230 (237 t.° e 238). — Parti come al n. 586. Il comune di Zara sequestri i beni dei debitori morosi per imposte di Pago, oppure ponga questi in carcere finché paghino, multandoli di 2 perperi se avessero celato i propri beni. II comune di Pago elegga i suoi procuratori che tengano la chiave mentovata al n. 590 ; quando il conte sorte dall' isola, affidi la sua chiave ad altro suo ufficiale. La cassa delle scritture sia custodita nella cancelleria. I zaratini che vogliono far citare a Zara alcuno di Pago, ne chiedano licenza al conte a Zara manifestandone la causa. Niuno sia esente dalla pena comminata a quelli che esportano legna verde da Pago. I zaratini dimoranti in quell’ isola possano usare di tali legne come gli altri. V. Ibid., 102. 611. — (1343), Ottobre 20. — c. 230 e 230 t.° (238 e 238 t.°). — Parti come al n. 586. I venditori paghino il dazio sugli animali da macello esportati da Pago, secondo 1’ antica consuetudine riferita dal conte a Nona. Volcigna de’ Matafari lasci Ubero entro un mese il terreno occupato (v. n. 603); se noi farà, paghi 200 lire, e si procederà contro di lui. Nelle cause in cui intervengono pupilli, la corte di Pago permetta che i lor genitori e fratelli prestino per essi i giuramenti voluti e li sostituiscano.