DOGE! ANDREA DANDOLO. 167 257. — 1348, ind. I, (Novembre 20). — c. 122 (118-126) t.° — Il comune di Norimberga riconosce finita ogni questione con quello di Venezia pel sequestro accennato al n. 248 ; promette amicizia al medesimo e sicurezza ai veneziani in tutto il territorio norimbergbese, rinunzia ad ogni ulteriore pretesa verso i medesimi, e guarentisce da ogni ostilità le loro merci esistenti in quella città, promettendo di adoperarsi perchè possano essere trasportate a Francoforte od a Monaco. Data in Norimberga (il Sabato precedente la festa di S. Clemente). 258. — 1348, Dicembre 26. — c. 122 (118-126) t.° — Guglielmo decano di Aquileia al doge. Per questioni avute col patriarca fu costretto a riparare in Grado, ove piantò residenza uffiziale, ricusò di apporre il sigillo capitolare alle credenziali rilasciate dal patriarca per la riscossione della somma dovuta da Venezia pei diritti dell’ Istria, essendo quel danaro a lui obbligato per mutuo fatto al patriarca ; prega il doge a non fare a quest’ ultimo alcun pagamento senza 1’ approvazione d’ esso decano, e perchè questa non sia falsificata, apporrà F intiera Ave Maria a quella eh’ ei fosse' per rilasciare. Data a Grado. 259. — s. d., (1348). — c. 122 (118-126). — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato al marchese Oberto Pallavicino e a’ suoi discendenti (incompleto). 260. — s. d., (1348?). — c. 157 (162) t.° — Articoli di trattato (aggiunti al n. 239?). Sia libero ai cristiani il commercio nelle terre del signore d’Altoluogo. La Santa lega guarentisca la rifusione d’ogni danno recato dai suoi a quel principe. I sudditi dello stesso possano trafficare liberamente nei paesi cristiani, però su navi cristiane. Quelli che naufragassero in acque dei collegati riabbiano quanto verrà ricuperato. I beni di quelli che morranno nelle terre dei collegati siano restituiti agli eredi. La santa lega impedisca a qualunque nave cristiana di danneggiare i detti sudditi. Si restituiscano a Zalapi le cose asportate da’ suoi che ripararono nelle terre degli alleati e si fecero cristiani. Gli schiavi fuggiti dagli stati del medesimo siano compensati ai padroni con 15 fiorini 1’ uno, e si restituiscano le cose da quelli involate nel fuggire. 261. — (1349), Gennaio 30. — c. 142(147) t.° — Bolla ad perpetuavi reime-moriam, colla quale papa Clemente VI, in seguito all’istanza riferita al n. 251, approva la convenzione riportata al n. 245, e stabilisce il pagamento della prima rata dei 12,000 ducati per la prossima Ascensione (v. n. 262). Data in Avignone, anno 7 del pontificato (III. hai. Fébr.). 262. — (1349), Gennaio 30. — c. 143 (148). — Bolla piccola di papa Clemente VI al vescovo di Padova. Ricordato il tenore dei documenti riferiti ai n. 24o e 251, lo incarica di rilevare dai registri relativi 1’ ammontare annuo delle decime percepite dal clero di Venezia nei 10 anni precedenti il passato Natale, e di giudi-