doge: PIETRO GRADENIGO. cureranno il legname che non si trovasse nei detti boschi, e tutti gli altri materiali, nonché il maestro costruttore ; e dovranno esser finite entro un anno. Contraffacendo i conti ad alcuno di questi articoli, i giudici dell’ isola sequestreranno le collette a quelli dovute, a disposizione del comune (v. n. 317). V. Liobió, op. cit., I, 214. 317. — 1407, ind. V, Maggio 5. — c. 106. — Ducale simile alla precedente, con cui si confermano e ratificano i seguenti articoli stipulati fra i conti e gli abitanti delle castella e della campagna di Veglia, per mediazione di Rizzardo Querini. I due conti reggenti potranno nominare in ciascun castello un domico, ed un giudice ; i popolani del luogo eleggeranno un septenico, che sarà confermato dai conti, in nome dei quali questi tre magistrati governeranno ; i conti non potranno più vendere le cariche nei castelli ; ciascuno potrà ricorrere in appello ai conti o al consiglio del-l’isola contro le sentenze dei magistrati delle singole terre ; visitando l’isola, i conti esigeranno solo nelle castella le onoranze di mensa (conviviorum), eccetto ad cime-rinm di S. Giorgio, dove devono offrire quelli del castello di Muscle; e neppure faran portare fuor delle terre i letti degli abitanti onde il lor seguito vi dorma ; partendo dall’ isola, quei signori non pagheranno il nolo delle barche, eccetto a Besehe per andare a Segna, ove pagansi tre soldi per barca, meno quella che porta il conte, che sarà esente ; avendo il conte Leonardo, prima di salire al governo, tolto agli isolani duecento bestie, egli farà compensare entro un mese i danneggiati, al che saranno pure costretti i suoi ufficiali per quanto avessero preso di proprio arbitrio ; lo stesso fu stabilito pel conte Marco che aveva tolto cento bestie minute e cinque giovenche ; i conti non potranno togliere ai particolari fieno e paglia. Le pene stabilite agli infrattori di questa convenzione, sono eguali a quelle della precedente. Il doge poi ed i consiglieri, riguardo a questioni non definite dal Querini, decretano come nel n. 316 per ciò che spetta a’ pascoli; e che le onoranze di mensa competano ai soli due conti reggenti quando visitano l’isola. V. Lhjbió, loc. cit. 318. — (1307), Maggio 5. — c. 113 t.° — Alberto re dei romani ordina a tutte le autorità della diocesi di Costanza di costringere in qualunque modo Fricus de Stamesburg (o Starvesburg), Pet ... de Barcar, un fratello di questo e tre loro domestici, a restituire 67 marche d’argento, in risarcimento di merci da essi rubate ai veneziani Marco Romano, Ermolao Bianco, Savarino di Iacopo e Romano Diedo. Data a Spira anno 9 del r. fili, non MaiiJ. V. Pertz, Archiv. cit., 195. 319. — 1307, Maggio 20. — c. 115. — Privilegio (in francese) con cui Leone IV figlio di Thoros III re d’ Armenia, a richiesta di Delfino Delfino ambasciatore di Venezia, concede sicurezza e piena libertà di commercio nel suo regno a tutti i veneziani con esenzione da dazi, eccetto quelli che passano per la Portella che pagheranno il consueto ; pagheranno diritto (come ad Acri) per 1’ oro e 1’ argento che faranno coniare in moneta ; naufragando una nave veneziana sulle coste o in