142 COMMEMORIALI, LIBRO I. denigo, al quale, temendo le offese del marchese d’Este suo nemico, domandò una galea armata che doveva essere in Chioggia, per condursi in Ancona ; che il doge predetto aderì ammonendo il Tangetini ad aspettare il ritorno della galea da Brindisi ; ma quest’ ultimo, sprezzato il consiglio, volle mettersi in mare, e mentre navigava fu preso da sudditi del marchese. Aggiunge non aver Venezia giurisdizione di sorta su quell’ acque : solo tenervi legni a guardia de’ contrabbandi e perchè si osservino i trattati fra essa e Ferrara; aver essa fatto ogni possibile uffizio pel Tangetini e voler continuare. Da ciò veda Brescia se possa chiamar responsabile Venezia del fatto. — La presente fu registrata, e la dichiarazione del latore ne proverà la consegna. 623. — 1314, ind. XII, Giugno 12. — c. 227. — Pino della Tosa di Firenze vicario in Ferrara, scrive al doge d’ aver avuto lettere da Saladino abate del monastero di S. Giorgio maggiore di Venezia, relative all’ osservanza dei trattati. Si scusa di non aver potuto finora per grave malattia attendere agli affari ; dice esser sua intenzione di negoziare con Venezia un trattato d’ alleanza; chiede 15 giorni di proroga per eseguire quanto 1’ abate suddetto aveva domandato. Data a Ferrara. 624. — 1314, ind. XII, Giugno 14. — c. 216 t.° — Annotazione: che fu ingiunto a Michele Delfino e Francesco Barbo di pagare, pei danni sofferti dalle loro galee, ai patroni dell’ arsenale, il primo s. 13, d. 4 di gr., il secondo 1. 3, s. 7, d. 2 di grossi. 625. — s. d., (1314, Giugno). — c. 227. — Commissione del comune di Padova a Schinella Dotto e ad Aldobrandino de’ Campanati, giudici, inviati a Venezia. Nel Maggio scorso, Marco del Prete della Costa uccise, presso Concadirame, Guidobello agente di mercanti fiorentini di Venezia e di Padova (v. n. 620); lo spogliò e vendette il frutto del delitto, in parte, a sudditi veneti. Fu poi, a richiesta di quelli di Bovigo, arrestato dal podestà di Cavarzere, ed avendo i rodigini chiesto a Venezia le cose trovategli, non le ottennero. Queste cose, secondo gli statuti di Padova, spettano a coloro che ne sono responsabili; voglia quindi Venezia consegnarle. Esse appartengono a Bonaccorso Guidi e a Lapo Parendo (?) suo socio (v. n. 626 e'632). Atti Manzio di Pietro Longo not. del sac. pai. V. Minotto, Doc. ad Ferrnriam ecc., II, 40. 626. — s. d., (1314, Giugno). — c.227 t.° — Risposta del doge relativa al n. 625. Salvi gli statuti di Venezia, è pronto a far giustizia riguardo agli oggetti richiesti ; sa però che furono domandati da chi se ne diceva proprietario e che, in seguito, i magistrati veneti constatarono essere state quelle cose esportate per contrabbando da Venezia; tuttavia farà esaminare a fondo la questione, onde non ispia-cere a Padova, nè mancare alla giustizia. Atti Bassano not. imp. e scriv. due.