VI PREFAZIONE le decisioni di queU’altro corpo governante, che fu il consiglio dei Pregadi. E finalmente anche la varia natura degli atti registrati nel Liber communis o plegiorum (2) può sorreggere la enunciata ipotesi, apparendo dalla compilazione di esso un’ imperizia primitiva d’ ogni sistema. E al certo questo libro, se non il primo, fu uno dei primi nei quali si trascrivessero gli atti di chi presiedeva alla cosa publica; il titolo poi di Liber communis potrebbe anzi generare l1 idea che quel registro fosse non solo il primo ma 1’ unico. Comunque siasi, crediamo poter asserire che solo sulla fine del secolo XIII si pensò ad un regolare sistema di registrazione degli atti publici, e che ne furono autori i dogi Giovanni Dandolo e Pietro Gradenigo, sotto i quali s’instituirono le grandi serie del Maggior Consiglio {Comune I e II e seguenti, e quella conservata nell’archivio dell’ Avogaria del comune), del Senato (Misti) e del Consiglio dei dieci (Misti). II. Ma non bastava dare opera alla conservazione di quegli atti che stabilivano i diritti dello Stato verso i cittadini e dei cittadini verso lo Stato, nei rapporti civili, amministrativi ecc., era pur necessario volgere il pensiero a proteggere da ogni dispersione od alterazione i titoli dello Stato medesimo verso gli altri Stati e verso i sudditi all’ infuori delle attribuzioni legislative, e qual tutore dei cittadini nei rapporti internazionali. Simili titoli, consistenti in trattati, bolle, diplomi, privilegi, convenzioni, contratti ecc., si conservarono (come attesta il cronista Andrea Dandolo) nei tempi più antichi, in originale, nel tesoro di S. Marco, la cui custodia spettava ai procuratori di S. Marco de supra, e più tardi nella Cancelleria secreta. Siccome però erano soggetti a perire, anche per la consuetudine di consegnarli ai diplomatici spediti all1 estero affinchè ne potessero usare nelle loro negoziazioni, il Maggior Consiglio, ai 18 Dicembre 1291, sull’ iniziativa presa da quello dei Quaranta, demandava al Consiglio Minore la cura di conservarli con questo decreto : « Capta fuit pars quod addatur in capitulari consiliariorum quod fiat » unus liber in quo scribantur omnes jurisdieiones communis Veneciarum et » specialiter ducatus. Et omnia pacta, et omnia priuilegia que faciunt ad ju-» risdictionem communis Veneciarum. Et si aliquando fuerint exemplanda » ut conseruentur, possint et debeant esemplari sicut melius fieri poterit, cum » auctoritate domini ducis et minoris et maioris consilii. Et teneantur toto » posse dare operam quod ea que continentur in predictis conseruentur ad » proficuum et honorem Veneciarum; pars de XL » (3). Al concetto informativo4di quel decreto pare che rispondano le due gran-